BBM RICORDA N. 9 DEL 16 GENNAIO 2026
Per le imprese e i professionisti che tengono la contabilità con sistemi elettronici, la data del 31 gennaio 2026 rappresenta un passaggio importante: è il termine entro il quale bisogna (bisognerebbe) procedere alla stampa o alla conservazione dei registri contabili relativi al 2024.
Ciò in base al riferimento normativo che stabilisce che i registri tenuti con sistemi meccanografici debbano essere trascritti su carta entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali.
La deroga del DL Semplificazioni e la piena validità della tenuta elettronica
Una svolta importante è arrivata con il DL Semplificazioni nel 2022, che ha introdotto una deroga significativa alle regole tradizionali. Infatti riconosce piena validità alla tenuta e conservazione elettronica dei registri contabili anche in assenza di stampa nei termini di legge.
Ciò vale a condizione che, in sede di controllo:
- i registri risultino aggiornati sui sistemi informatici;
- vengano stampati su richiesta degli organi procedenti, sempre in loro presenza.
In pratica, se i registri sono aggiornati sui sistemi elettronici e possono essere stampati in caso di accesso o verifica, la loro regolarità è garantita. Questa apertura rende molto più semplice la vita a imprese e professionisti, che possono evitare la stampa periodica e affidarsi alla gestione digitale, purché ordinata e sempre aggiornata.
È inoltre importante sottolineare che questa regola vale anche senza l’obbligo della conservazione sostitutiva digitale prevista dal Codice dell’amministrazione digitale: un aspetto che amplia ulteriormente le possibilità operative.
Il superamento della precedente interpretazione dell’Agenzia delle Entrate
Prima dell’intervento normativo, l’Agenzia delle Entrate aveva mantenuto una posizione più rigida. Nelle sue pronunce ribadiva la distinzione tra tenuta e conservazione dei documenti, sostenendo che i registri in formato elettronico dovessero comunque essere posti in conservazione digitale secondo le regole del 2014, laddove il contribuente volesse mantenerli in formato elettronico, oppure stampati entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Con il DL Semplificazioni questa interpretazione è stata superata, rendendo molto più semplice il mantenimento dei registri in formato digitale. Oggi, infatti, è sufficiente che i libri siano aggiornati e disponibili per eventuali controlli, senza necessità di avviare processi di conservazione sostitutiva o stampe preventive.
Nonostante ciò, sarebbe utile un chiarimento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, così da evitare interpretazioni difformi in sede di verifica.
L’imposta di bollo sui registri contabili
Accanto agli obblighi di tenuta e conservazione, resta il tema dell’assolvimento dell’imposta di bollo. L’imposta è dovuta per il libro giornale, il libro degli inventari e i libri sociali obbligatori, oltre a eventuali altri registri previsti da leggi speciali.
Lo Studio resta a completa disposizione.
