DMZ AGGIORNA N. 81 DEL 26 APRILE 2024

Molto spesso capita che vi sia una divergenza tra la residenza formale (sulla carta) e la residenza di fatto (effettiva) delle persone giuridiche.

Ovviamente lo scopo di quanto sopra indicato, nel caso venga artificiosamente posta in essere, è quello di eludere il fisco del Paese di appartenenza effettiva poiché sconveniente in termini di tassazione.

Volendo vedere la cosa da un punto di vista prettamente italiano, ciò significa che, se si costituisce una società in Svizzera perché la tassazione è inferiore, ma di fatto la società opera in Italia, la vera residenza della società è quella Italiana e ci troviamo in una situazione di estero vestizione.

Con riferimento alle società di capitali – persone giuridiche – la norma italiana che regola la materia è il TUIR sulla base del quale: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato”.

Si ricorda che i tre criteri citati sopra:  –sede legale –sede dell’amministrazione –oggetto sociale sono tra loro alternativi.

Per quanto riguarda invece il modello OCSE, a dettare le linee guida per individuare i criteri in base ai quali identificare la residenza delle società sono i seguenti:

- luogo di direzione effettiva;

- luogo di costituzione;

- ogni altro fatto rilevante.

E’ in corso di approvazione un decreto legislativo che si propone di fissare nuovi criteri italiani per la determinazione della residenza delle società. Precisamente, con le modifiche al TUIR che si vogliono introdurre, se la cosa verrà confermata, per poter qualificare come residente in Italia una società o un ente è necessario che essa abbia per la maggior parte del periodo di imposta (almeno 183 giorni):

- la sede legale;

- la sede della direzione effettiva;

- la gestione ordinaria in via principale.

Come sopra esposto, si eliminano i riferimenti al criterio riferito all’ oggetto principale, e al criterio della sede dell’amministrazione. La residenza di società ed enti viene quindi ricondotta a tre criteri alternativi tra loro e quindi in grado di determinare, anche singolarmente, il collegamento personale all’imposizione delle persone giuridiche:

  • “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
  • “sede di direzione effettiva” e quello della
  • “gestione ordinaria in via principale”,

che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.

Lo Studio resta a completa disposizione

Le nostre parole chiave
Dinamici
Propositivi
Chiari
I nostri numeri
600
Clienti
20
Professionisti
85mln.
Fatturato clienti

I nostri clienti

quote
Ferramenta Garione srl
Imprenditore
Sono un cliente dello Studio DMZ da tre anni e mi ritengo più che ampiamente soddisfatto. È uno studio interdisciplinare diretto dalla Dott.ssa Morone persona per me speciale: altamente competente...
quote
Gabriella Massimetti
Libera professionista
Io sono Gabriella Massimetti, sono una libera professionista. Mi occupo di consulenza ad individui e ad aziende e mi occupo di formazione, consulenza,  sviluppo delle competenze e di formazione in vari...
quote
Glam Lab srl
Agenzia di comunicazione
Da circa un anno abbiamo intrapreso la collaborazione con lo studio DMZ. Abbiamo deciso di affidarci alla loro consulenza dopo numerosi colloqui con altri professionisti, ci ha colpito per prima...
quote
Michele De Capitani
Imprenditore
Salve sono Michele De Capitani, imprenditore e titolare di Web Leaders, agenzia di digital marketing specializzata nel posizionamento sui motori di ricerca e generare contatti qualificati a tutti i...