DMZ AGGIORNA N. 218 DEL 27 NOVEMBRE 2025

La Suprema Corte conferma che i “quaderni” dell’imprenditore possono valere come prova indiziaria dei ricavi non dichiarati, infatti la documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede dell'impresa, comprese le annotazioni personali o “quaderni” dell’imprenditore che registrino incassi e vendite, può costituire valido elemento indiziario ai fini della ricostruzione dei ricavi con il metodo analitico - induttivo. 

È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza della Corte di Cassazione del settembre scorso.

Il caso: accertamento di maggiori ricavi non contabilizzati

Il giudizio scaturisce dall’impugnazione di avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2008 nei confronti di due commercianti cinesi.

L’Agenzia delle Entrate ha ricostruito maggiori ricavi sulla base:

  • di documentazione «extracontabile» (due quaderni trovati sotto il registratore di cassa con incassi difformi rispetto ai corrispettivi ufficiali)
  • e di varie irregolarità nella contabilità ufficiale (mancata emissione di scontrini, difetti nelle distinte di rimanenze, fatture incomplete, acquisti prevalentemente in contanti ecc.).

In primo grado i contribuenti hanno ottenuto l’annullamento del recupero a tassazione.

In secondo grado, invece, la Commissione Tributaria di Trento ha accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo che nella documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede della società fosse stata annotata la contabilità effettiva per il periodo considerato.

A questo punto la parola è passata ai giudici di legittimità, il cui verdetto è stato nuovamente sfavorevole ai contribuenti.

Annotazioni personali come presunzioni sufficienti per accertare ricavi «in nero»

La Cassazione ha ribadito l’orientamento secondo cui gli appunti personali e le informazioni provenienti dall'imprenditore, dai quali si possa evincere una sorta di c.d. "contabilità in nero", rappresentano un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, dovendosi ricomprendere tra le scritture contabili tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, e incombendo, a quel punto, al contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

Anche in tema di accertamento dell’IVA s’è detto che la documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell'imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e nell'adempimento degli obblighi di legge: ne deriva che qualora, a seguito di ispezione, venga rinvenuta presso la sede dell'impresa documentazione non obbligatoria astrattamente idonea ad evidenziare l'esistenza di operazioni non contabilizzate, tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili, non può essere ritenuta dal giudice priva di rilevanza probatoria, senza che a tale conclusione conducano l'analisi dell'intrinseco valore delle indicazioni dalla stessa promananti e la comparazione delle medesime con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente.

Nel caso di specie, pertanto, a parere della Cassazione, i giudici di secondo grado hanno correttamente avallato l’operato dell’Ufficio, in quanto – si riporta testualmente -, «non solo erano stati rinvenuti nel corso della verifica fiscale, sotto il registratore di cassa, due quaderni riportanti, per le annualità 2007 – 2010, indicazioni specifiche su incassi difformi da quelli annotati e registrati nel libro contabile dei corrispettivi, distinti per i diversi punti vendita, ma erano state constate anche plurime irregolarità nella contabilità ufficiale (quali la mancata emissione di scontrini fiscali, errori nella compilazione delle distinte delle rimanenze, che non raggruppavano i beni in categorie omogenee, mancavano per l’anno 2007 e non era stata compilata la distinta delle rimanenze iniziali del 2008, assenza in numerose fatture di acquisto della indicazione della natura e qualità della merce, acquisti di merce prevalentemente in contanti, percentuali di ricarico diverse nei vari anni, non congruità per l’anno 2008 dei ricavi dichiarati con gli studi di settore.

La comparazione di tutti questi dati ha reso inattendibile la contabilità ufficiale, legittimando la ricostruzione dei ricavi con il metodo analitico – induttivo. 

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