DMZ AGGIORNA N. 143 DEL 27 LUGLIO 2023

Come già anticipato nei DMZ Aggiorna pubblicati dal 5 al 9 giugno scorso, dal 1° luglio 2023 trovano applicazione nuove regole di tassazione dei compensi per gli sportivi dilettanti.

 

Modifiche per la determinazione dell'IRAP:

Il lavoro sportivo ha ricevuto il riconoscimento di tutele in un quadro ritenuto sostenibile nell'ambito del dilettantismo.

Gli aspetti tributari del lavoro sportivo dilettantistico sono disciplinati dal Decreto Legislativo in vigore dal 1° luglio 2023, in base al quale è prevista l'esenzione dalla base imponibile fiscale fino a 15.000 euro per i compensi di lavoro sportivo.

La disposizione richiamata è destinata a subire l'integrazione, prevista dallo Schema di decreto legislativo, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega di riforma dello sport, al momento in esame presso le Camere prima della definitiva approvazione.

Il richiamato Schema di decreto correttivo prevede un'integrazione, secondo cui, in ogni caso, i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, alla determinazione della base imponibile IRAP fino all'importo di 85.000 euro,

 

Possibile estensione dell'esenzione

 

La Relazione tecnica allo Schema di decreto legislativo in commento, individua, come soggetti interessati dall'agevolazione, un numero importante di lavoratori  per i quali il rapporto si configura come collaborazione coordinata e continuativa.

L'esclusione dalla base imponibile vale sicuramente per l'IRPEF ma, stante la generica previsione, dovrebbe trovare applicazione anche ai fini della formazione della base imponibile IRAP.

Rapporto di lavoro sportivo nel dilettantismo

 

Il rapporto di lavoro nel dilettantismo si presume oggetto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, innalzate a 24 ore dal richiamato Schema di decreto correttivo, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; e
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

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