DMZ RICORDA DEL 5 NOVEMBRE 2024

Come già comunicato nei DMZ Aggiorna n. 139 e 140 del 2021 e riproposto nel DMZ Ricorda n. 211 del 2022,  è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per gli incassi effettuati con pagamento elettronico a favore delle imprese, dei commercianti e professionisti, che nell’esercizio precedente abbiano avuto ricavi non superiori a 400mila euro.

Si precisa che:

La percentuale del credito di imposta è pari al 30% delle commissioni applicate nei confronti dei soli consumatori finali; quindi, sono escluse le commissioni applicate ad altri soggetti passivi. Per poter determinare le commissioni applicate solo relative a pagamenti fatti da soggetti privati, è necessaria una dichiarazione in tal senso da parte dei soggetti prestatori di servizi di pagamento, che hanno trasmesso il dato tramite apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Essi sono tenuti a fornire all’esercente - via PEC o tramite servizi di internet banking - entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, i dati utili per il conteggio del credito d’imposta, ovvero l’ammontare delle commissioni pagate dall’esercente nel mese precedente per operazioni in moneta elettronica, effettuate da consumatori finali, ed eventuali costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia. Le informazioni trasmesse in conformità alle specifiche tecniche fornite dall’Agenzia includono:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID) e, al fine della loro predisposizione, è utilizzato il software reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Per la fruizione del credito bisogna operare una compensazione in F24 (codice tributo 6916) da trasmettere tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Il contribuente non è tenuto a nessuna comunicazione telematica.

Il suddetto credito di imposta non costituisce base imponibile ai fini reddituali/Irap.
Tuttavia, andrà indicato negli appositi quadri della dichiarazione dei redditi.

Nel prossimo DMZ Ricorda verrà indicato come compilare il modello F24 nel quale indicare il credito da usare in compensazione.


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