DMZ AGGIORNA N. 99 DEL 28 MAGGIO 2025

A decorrere dal 1° gennaio 2025 le novità introdotte in tema di rimborso analitico delle spese sostenute dal professionista nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, da un lato, e l’introduzione dell’obbligo di tracciabilità per spese e relativi rimborsi, dall’altro, stravolgono le procedure applicate nella gestione dei rimborsi spese. Per il professionista cambiano le modalità di determinazione del reddito di lavoro autonomo e le procedure di fatturazione dei rimborsi; per il committente vengono introdotti nuovi vincoli alla deducibilità dei rimborsi erogati.

Per gli esercenti arti e professioni, l’esclusione dal reddito di lavoro autonomo delle somme percepite dal committente, a titolo di rimborso analitico delle spese sostenute nell'esecuzione dell’incarico professionale, costituisce la novità più rilevante introdotta, in attuazione della riforma dell’ordinamento tributario.

L’irrilevanza del rimborso spese analitico, tuttavia, è soggetto ad una serie di condizioni.

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo solo i rimborsi relativi alle spese strettamente inerenti all’esecuzione dell’incarico professionale (si pensi alle spese di vitto ed alloggio sostenute dall’avvocato per recarsi nel luogo dell’udienza). Continuano ad assumere rilevanza tributaria, al pari dei compensi, i rimborsi analitici non direttamente afferenti all’incarico ricevuto o determinati in maniera del tutto forfettaria. Per evitare contestazioni è fondamentale che il professionista, in relazione a ciascun rimborso, conservi una nota spese sufficientemente esplicativa, dalla quale sia possibile desumere natura, entità e rapporto di correlazione fra l’incarico esperito e le spese sostenute per la sua realizzazione. Tale fascicolo, come emergerà nel proseguo, tornerà particolarmente utile anche al committente ai fini dell’obbligo di tracciabilità.

Nel rispetto di tali condizioni, il professionista dovrà escludere i rimborsi spese percepiti dal reddito di lavoro autonomo e neutralizzare le relative spese per le quali si è ottenuto il rimborso analitico. Data l’irrilevanza reddituale, la fattura emessa ai fini del rimborso non sarà assoggettata a ritenuta d’acconto.

Di contro al rimborso sarà applicata l’imposta sul valore aggiunto con aliquota ordinaria del 22%, anche nel caso in cui la spesa sostenuta sia assoggettata ad un’aliquota inferiore e, ove previsto dalla Cassa Professionale di riferimento, sarà applicato il contributo integrativo a titolo di rivalsa. I principali istituti previdenziali, infatti, collegano il contributo integrativo al volume di affari IVA (al quale i rimborsi analitici continuano a concorrere).

Le regole applicate ai rimborsi analitici cambiano anche per i committenti che erogano il rimborso spese. Sempre a decorrere dal primo gennaio 2025, la deducibilità dei rimborsi analitici corrisposti ai lavoratori autonomi e relativi alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, è ammessa se il pagamento, sia del rimborso che delle spese sostenute dal professionista, avviene mediante versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciato.

L’introduzione dell’obbligo di tracciabilità, in particolare, impone al committente di verificare i mezzi di pagamento utilizzati dal professionista per il pagamento delle spese che richiede a rimborso, inerenti la prestazione professionale. Ove le spese siano state sostenute dal professionista, con mezzi di pagamento non tracciati, i rimborsi erogati dal committente saranno per quest’ultimo indeducibili. Ne consegue che il professionista, al fine di facilitare la verifica della tracciabilità delle spese, dovrà consegnare al committente le note spese esplicative del rimborso richiesto, nonché i titoli di spesa e di pagamento.

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