DMZ AGGIORNA N. 209 DEL 14 NOVEMBRE 2025
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che solo le anticipazioni documentate in nome e per conto del cliente restano escluse da IVA. Se le spese sono sostenute a nome proprio, il riaddebito è imponibile con la stessa aliquota della prestazione originaria, trasferendo al committente i limiti di detraibilità. In sostanza non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente e non ha alcun riflesso sul trattamento applicabile, ai fini dell’IVA, al suddetto rimborso.
Occorre però distinguere a seconda che il riaddebito sia operato per anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, regolarmente documentate a suo nome, oppure se le spese sono state sostenute dal professionista a proprio nome, ma per conto del cliente.
- Nel primo caso il rimborso è stato effettuato al professionista per anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, regolarmente documentate, sono escluse dalla base imponibile IVA.
- Nel secondo caso, invece, cioè quando il riaddebito è relativo alle spese sostenute dal professionista a proprio nome, ma per conto del committente, sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il professionista e il cliente e, pertanto, da assoggettare ad IVA.
Il professionista, in sede di riaddebito della spesa al cliente, deve applicare il medesimo regime impositivo della prestazione ricevuta e, quindi di regola, deve addebitare l’imposta con la stessa aliquota.
Qualora sia prevista un’indetraibilità oggettiva dell’IVA (totale o parziale), l’intervento del professionista non può determinare però un aggravio del tributo dovuto alla circostanza che l’IVA indetraibile concorre, come componente di costo, alla determinazione della base imponibile del successivo riaddebito. Il principio di neutralità deve essere infatti garantito a prescindere dal numero di passaggi in cui si articola il processo di distribuzione.
Al fine, pertanto, di evitare effetti cumulativi nella tassazione, il professionista non deve sopportare l’onere dell’indetraibilità sull’acquisto dei servizi acquistati. L’indetraibilità oggettiva, infatti, ha ragione d’essere se, e nella misura in cui si manifesti il “consumo” del servizio, ovverossia un effettivo utilizzo del servizio acquistato nella sfera giuridica del soggetto passivo.
Esemplificando con un esempio:
se il professionista riaddebita al cliente il costo del biglietto ferroviario, la cui IVA è indetraibile, il professionista può esercitare la detrazione dell’imposta nonostante l’indetraibilità prevista dalla norma, in quanto il divieto di detrazione grava esclusivamente sul cliente, al quale il professionista riaddebita il costo del biglietto di trasporto con la relativa imposta.
Infine, è il caso di ricordare che, secondo la risposta dell’AE del 2025, la ripartizione delle spese comuni tra professionisti che condividono lo stesso studio è estranea allo schema prima indicato, con la conseguenza che il riaddebito delle spese deve essere operato con l’addebito dell’IVA ad aliquota ordinaria.
Lo Studio resta a completa disposizione.
