DMZ AGGIORNA N. 74 DEL 16 APRILE 2024

Nel 2001 una norma di legge introdusse per la prima volta la possibilità di rivalutare le partecipazioni con conseguente agevolazione fiscale.

Successivamente vi è stata una riproposizione della stessa di anno in anno.

Come già anticipato in un DMZ Aggiorna di alcuni mesi fa, anche la Legge di Bilancio 2024 ha previsto l’ennesima proroga per quanto concerne la rivalutazione delle partecipazioni.


L’assunzione del valore di perizia in luogo del costo di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze da utilizzare in compensazione o da riportare nei periodi d’imposta successivi,  ciò significa che, in caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate, se il valore della perizia dovesse essere superiore al prezzo di vendita, la minusvalenza non può assumere rilevanza fiscale.
La Legge di Bilancio 2024 consente di beneficiare dell’agevolazione solo in riferimento alle partecipazioni detenute fuori dal regime di impresa, possedute al 01/01/2024.

La rideterminazione del valore delle partecipazioni presuppone la determinazione del valore dei beni oggetto dell’agevolazione alla data del 01/01/2024. Per questo motivo è stabilito che venga redatta una perizia di stima giurata da un professionista abilitato, che, ai fini delle partecipazioni è facilmente individuato in un soggetto iscritto all’ordine dei Dottori Commercialisti.


Oltre alla redazione ed asseverazione della perizia di stima, il cui termine previsto per l’asseverazione è quello del 30/06/2024, è anche necessario procedere al versamento dell’imposta sostitutiva del 16%.

L’imposta sostitutiva va versata entro il 30/06/2024 in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo scadenti rispettivamente al 30/06/2024 – 30/06/2025 – 30/06/2026, la prima rata (in caso di rateazione) va versata tassativamente entro il 30/06/2024.

Attenzione: la perizia deve essere redatta in data antecedente al rogito dato che in atto va indicato il valore periziato.


La rivalutazione va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui la rivalutazione è stata eseguita. Quindi per quanto rivalutato nel 2024, andrà compilato apposito quadro RT nel modello Redditi 2025.

Con riferimento alla rivalutazione di partecipazioni, la valutazione di convenienza presuppone – nel caso delle partecipazioni – il confronto tra l’imposta sostitutiva del 16% sul valore da perizia e la percentuale del 26% da applicare invece alla plusvalenza.


In buona sostanza la rivalutazione è conveniente solo nell’ipotesi in cui:

16% del valore di perizia < 26% della plusvalenza;

 

da cui possiamo ricavare la formula che esprime la convenienza quando:

la plusvalenza risulta superiore al 61,53% del valore della partecipazione oggetto di perizia.

Lo Studio resta a completa disposizione

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