DMZ AGGIORNA N. 86 DELL’ 8 MAGGIO 2023
Anche oggi il DMZ Aggiorna tratta il tema della proroga della Rottamazione Quater, illustrando le modalità e le tempistiche di presentazione che Il debitore deve seguire per fruire della definizione:
Presentazione entro il 30 giugno 2023
o La dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di aderire alla definizione deve essere effettuata con le modalità esclusivamente telematiche pubblicate dall'Agenzia della Riscossione sul proprio sito internet, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute. In tale dichiarazione il debitore indica anche l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
o Occorre pagare le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere:
- le sanzioni comprese nei carichi, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive (cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale), nonché – a differenza di quanto previsto per le precedenti “rottamazioni” – gli interessi iscritti a ruolo e le somme maturate a titolo di aggio;
- limitatamente alle sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, gli interessi, comunque denominati, nonché le somme maturate a titolo di aggio.
A differenza, infatti, di quanto previsto per le prime tre rottamazioni, la disciplina dettata già a suo tempo per la definizione agevolata delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada viene estesa anche alle altre sanzioni amministrative diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Pertanto, per tutte le sanzioni in parola il debitore, versando le somme dovute a titolo di sanzione, potrà beneficiare dell'abbattimento degli interessi, comunque denominati.
Per avvalersi della definizione devono, invece, essere corrisposte le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali somme possono essere versate in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 ovvero, con addebito di interessi al tasso del 2 per cento annuo (a decorrere dal 1° novembre 2023), in un numero massimo di 18 rate consecutive di pari importo, che prima della proroga in commento erano così ripartite:
- la prima e la seconda, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023, di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute;
- le restanti 16, tutte di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Lo Studio resta a completa disposizione
