DMZ AGGIORNA N. 151 DEL 26 AGOSTO 2025

Anche per le violazioni relative ai pagamenti delle imposte correlate alle dichiarazioni presentate nel 2025 trovano applicazione le novità che hanno portato ad una generale diminuzione delle aliquote sanzionatorie previste per le diverse fattispecie di ritardo nei versamenti.

Il così detto “Decreto Sanzioni” ha recato novità a livello di sanzioni per le violazioni delle norme di carattere fiscale, per quanto di interesse, anche in materia di irregolarità dei versamenti.

Contesto in cui, come già avvenuto per il comparto reddituale, sono state in generale ridotte le penalità applicabili.

A partire dal 01/09/2024, anche per i versamenti correlati alle attuali dichiarazioni dei redditi, verrà applicata la sanzione del 25% a coloro che non eseguono, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni, detraendo eventualmente l’ammontare di quanto adempiuto periodicamente e in acconto.


Diminuisce quindi la precedente aliquota del 30%, tale per cui i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni vedono applicata la suddetta penalità ma in misura dimezzata, che sarà dunque pari al 12,50% a partire dall’inizio del mese di settembre dello scorso anno.
La fattispecie varia poi ulteriormente per i ritardi ancora più ridotti a livello temporale in quanto, per i versamenti effettuati nei primi 15 giorni dalla scadenza, la sanzione vista in precedenza è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo: quindi, in sostanza, divenendo pari allo 0,83% giornaliero.

Pertanto, una volta determinato l’importo da versare per la sanzione, si apre il tema del ravvedimento operoso, mediante il quale quest’ultima potrà essere ridotta ad esito della correzione spontanea da parte del contribuente; ciò però, si noti, solamente qualora non sia intervenuto un atto in grado di impedire l’autonoma regolarizzazione, nello specifico almeno un avviso bonario (trattandosi, nei diversi casi visti sopra, di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate).

E’ bene segnalare che il ravvedimento non risulta in alcun modo obbligatorio, ai fini della validità dell’adempimento del caso, rappresentando infatti meramente una “chance” di riduzione della sanzione applicabile; se, infatti, non ha luogo la regolarizzazione della condotta errata, trovano applicazione le sanzioni ordinarie per il caso.

Occorre notare che, analogamente a quanto accade anche con riferimento ad altri “comparti” (sanzioni per infedeltà dichiarative, per irregolarità negli adempimenti eccetera), vi è una differenza tra i due momenti che fanno capo a:

  1. la determinazione della sanzione in senso stretto, nelle misure viste in precedenza ed eventualmente ridotta a seconda delle tempistiche dei versamenti, e
  2. quello successivo, comunque correlato al primo, che guarda alla relativa diminuzione da ravvedimento operoso – in maniera inversamente proporzionale rispetto al tempo trascorso dalla commissione dell’irregolarità.

Nel prossimo DMZ Aggiorna si completerà la trattazione del tema, riportando esempi e una tabella riassuntiva per agevolare la comprensione dei calcoli da effettuare.

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