DMZ AGGIORNA N. 152 DEL 27 AGOSTO 2025

Nel DMZ Aggiorna di oggi si completerà la trattazione del tema, riportando esempi e una tabella riassuntiva per agevolare la comprensione dei calcoli da effettuare.

Esempio: se un versamento venisse:

  • effettuato entro i 90 giorni dall’originaria scadenza, ma
  • la regolarizzazione spontanea avesse luogo dopo lo “scaglione temporale” di riferimento, alla sanzione pari al 15% o al 12,50%, si applicherebbe la riduzione della sanzione stando a quanto previsto sulla base del momento in cui ha avuto luogo la regolarizzazione.

Quindi a partire da 1/8 e via via verso diminuzioni di minore entità.

Si ipotizzi il tardivo versamento di un tributo di 60 giorni rispetto alla scadenza. In tal caso il tardivo versamento può essere regolarizzato con sanzione diminuita:

a) a 1/9 se il ravvedimento ha luogo entro i 90 giorni dal termine originario;

b) a 1/8 se si ravvede oltre i 90 giorni ma entro l’anno dalla suddetta scadenza;

c) a 1/7 se la correzione si perfeziona oltre l’anno;

eccetera, ferma restando ovviamente la necessità di integrale versamento di imposta, sanzione e interessi applicabili.

Di seguito si riportano gli importi sanzionatori da ravvedimento che fanno capo alle casistiche in cui, in virtù di un ritardo nell’adempimento nei versamenti fiscali, ha luogo la regolarizzazione spontanea per le relative somme nello stesso “scaglione temporale”:

TEMPISTICA RAVVEDIMENTO

RIDUZIONE

SANZIONE RIDOTTA

dal

15° al 30° giorno

- 1/10 dello 0,83% per ogni giorno di ritardo
- 1/10 del 12,50%

- 0,83% per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno
- 1,25% dal 16°

al 30° giorno

dal 31° al 90° giorno

1/9 del 12,50%

1,39%

entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione

1/8 del 25%

3,13%

entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione

1/7 del 25%

3,57%

dopo che è stato ricevuto uno schema d’atto, prima dell’emissione del PVC e senza che sia stata presentata l’istanza accertamento con adesione

1/6 del 25%

4,17%

dopo l’emanazione del PVC, senza la comunicazione di adesione al verbale e prima della notifica dello schema d’atto

1/5 del 25%

5%

dopo che è stato ricevuto uno schema d’atto e dopo l’emissione del PVC, senza che sia stata presentata l’istanza accertamento con adesione

1/4 del 25%

6,25%

Lo Studio resta a completa disposizione.

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