DMZ RICORDA N. 206 DEL 11 NOVEMBRE 2025
Nel DMZ Aggiorna di oggi si completa il tema iniziato ieri, illustrando come poter utilizzare l’istituto del Ravvedimento Operoso per ridurre ulteriormente il carico sanzionatorio su pagamenti tardivi di imposte rispetto alla scadenza originaria.
Ricapitolando:
per i soggetti che dal 01/09/2024 hanno commesso irregolarità con riguardo ai versamenti fiscali, le sanzioni irrogabili saranno le seguenti:
1) nei primi 15 giorni va pagato lo 0,83% per ogni giorno di ritardo;
2) dal quindicesimo al novantesimo giorno dalla scadenza l’importo della sanzione per la violazione in esame va commisurato all’aliquota del 12,50%;
3) dal novantunesimo giorno la penalità per i versamenti tardivi tornerà, “a regime”, pari all’ordinario 25%.
Una volta determinato l’importo da versare per la sanzione, si apre il tema del ravvedimento operoso, mediante il quale quest’ultima potrà essere ridotta ad esito della correzione spontanea da parte del contribuente; ciò però, solo qualora non sia intervenuto un atto in grado di impedire l’autonoma regolarizzazione, almeno un avviso bonario (trattandosi, nei diversi casi visti sopra, di tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
E, per quanto di interesse, si può notare come anche il ravvedimento, a seguito delle modifiche apportate, presenti una specificità per le regolarizzazioni che avvengono entro i 90 gg. dalla scadenza, dal momento che – al netto della necessità di separare il tempo in cui si determina la sanzione rispetto a quello in cui si calcola la relativa riduzione da ravvedimento (sulla base del momento di perfezionamento della regolarizzazione spontanea) – è prevista:
- l’ancora attuale disposizione che porta alla diminuzione della sanzione a 1/10 se la correzione ha luogo entro 30 gg. dalla scadenza originaria, sovrapponendosi in parte alla sanzionabilità dell’irregolarità per lo 0,83% giornaliero;
- la successiva disposizione ad oggi parimenti immutata che riduce la medesima penalità a 1/9 qualora la correzione avvenga nei 90 gg. dal termine, quindi in ogni caso quando la penalità applicabile non supera l’aliquota del 12,50%;
- la lettera b) che porta alla riduzione sanzionatoria a 1/8 se la regolarizzazione avviene entro un anno dal termine di versamento;
e così via per le ulteriori diminuzioni delle penalità inversamente proporzionali rispetto al tempo e a seconda della “fase accertativa” in corso.
Esemplificando, per un versamento di imposte pari a 5.000 € non correttamente effettuato nei 90 gg. dalla scadenza (comunque fissata nel ‘25), l’importo da corrispondere per il ravvedimento entro un anno da tale data sarà composto da:
a) imposta nella misura di cui sopra – con codice tributo del caso, normalmente diverso da quello riconducibile a sanzioni e interessi;
b) sanzione del 25% di quanto dovuto, quindi 1.250 € che si riducono poi a 156,25 € per il ravvedimento (1/8);
c) interessi calcolati sulla base del tasso legale applicabile del 2% per i gg. dalla scadenza di versamento dell’acconto fino alla data in cui il contribuente procede con la correzione – ipotizzando dunque che si proceda dopo 200 gg., l’ammontare degli interessi sarebbe pari a 54,79 € (ossia 5.000 x 2% x 200 giorni / 365).
Lo Studio resta a completa disposizione.
