DMZ RICORDA N. 205 DEL 10 NOVEMBRE 2025
Molti clienti continuano ad essere confusi in relazione a come vengono calcolate le sanzioni su versamenti di imposta.
In questo DMZ Aggiorna e in quello successivo cercheremo quindi di fare un po’ di chiarezza in relazione a disposizioni tutt’altro che “semplici”.
Come già indicato in precedenti DMZ Aggiorna, dal 1° settembre 2024 trovano applicazione nuove disposizioni sanzionatorie, sia in termini di penalità applicabili in senso stretto, che di principi generali che regolano questo ambito: tra queste vi è anche una diversa, e quantitativamente più ridotta, disciplina applicabile agli omessi o ritardati versamenti, che diversifica il trattamento rispetto al tempo trascorso dalla violazione.
A partire dal 01/09/2024, vengono infatti puniti con la sanzione del 25% coloro che non eseguono, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni (i c.d. versamenti diretti), detraendo eventualmente l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto.
È stata ridotta la precedente aliquota del 30%, la quale a sua volta impatta sulla norma per cui i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni vedono applicata la suddetta penalità ma in misura dimezzata, che sarà dunque pari al 12,50%, sempre a partire dall’inizio del mese di settembre ‘24.
Fino a qui, bene o male, la situazione non è variata di molto rispetto al passato, posto che l’ausilio dei software – o banalmente di calcolatrici o fogli di calcolo – è in ogni caso necessario per determinare l’importo da versare a titolo sanzionatorio.
La questione varia ulteriormente per i ritardi ridotti a livello temporale, in quanto la stessa norma dispone che, fatta salva l’applicazione del ravvedimento operoso, per i versamenti effettuati entro i primi 15 giorni, la sanzione vista in precedenza è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo: quindi, in sostanza, divenendo pari allo 0,83% giornaliero.
Nel prossimo DMZ Aggiorna verrà pubblicato un riepilogo di quanto sopra esposto e si illustrerà entro quando e come poter utilizzare anche l’istituto del Ravvedimento Operoso per ridurre ulteriormente il carico sanzionatorio su pagamenti tardivi di imposte rispetto alla scadenza originaria.
Lo Studio resta a completa disposizione.
