DMZ AGGIORNA N. 188 DEL 25 OTTOBRE 2023

Nel DMZ Aggiorna di oggi viene sviluppato lo stesso tema di ieri, relativo al rinvio dei termini per pagare il 2° acconto Irpef, ma dal punto di vista previdenziale.

Per quanto riguarda i versamenti relativi ai contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti, nonché alla gestione separata, è stato espressamente indicato che questi sono espressamente esclusi dall'ambito applicativo della disposizione in esame e, pertanto, i termini di scadenza rimangono quelli ordinari.

Sono esclusi, inoltre, i contributi assistenziali e i premi assicurativi INAIL.

Inoltre, la proroga del secondo acconto potrà essere fruita solo dalle persone fisiche titolari di partita IVA; non rientrano, quindi, nell'ambito soggettivo d'applicazione, i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Soggetto

Proroga versamento    2° acconto

Persone fisiche, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi 2022 superiori a 170 mila euro

No

Persone fisiche, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi 2022 inferiori a 170 mila euro (imprese e professionisti)

Persone fisiche, non titolari di partita IVA

No

Soggetti diversi dalle persone fisiche quali, società di persone e di capitali, enti non commerciali e commerciali

No

Relativamente alle imposte interessate dalla proroga, poiché la norma fa riferimento alla “seconda rata d'acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi”, conseguentemente:

il versamento al 16 gennaio potrà essere eseguito per IRPEF e relative addizionali, imposte sostitutive quali, ad esempio, quelle dovute:

  • per l'applicazione della cedolare secca,
  • del regime forfetario o di vantaggio, 
  • IVIE ed IVAFE.

Ulteriore esclusione, dovrebbe riguardare anche coloro che versano l'acconto in un'unica soluzione, poiché il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata è di ammontare non superiore a 103 euro. Ciò, in quanto, il testo della disposizione cita specificatamente il secondo acconto. Con riguardo al periodo d'imposta interessato dall'intervento normativo, il DL Anticipi fa riferimento al 2023.

Pertanto, se nessuna disposizione futura interverrà per prorogare anche al 2024 il versamento differito del secondo acconto con possibilità di rateizzazione, ovvero per introdurre a regime tale norma, il versamento dell'acconto per il periodo d'imposta 2024 dovrà essere comunque eseguito entro novembre.

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