DMZ AGGIORNA N. 208 DEL 22 NOVEMBRE 2023

Nel DMZ Aggiorna di oggi si prosegue la trattazione sul tema iniziato ieri in materia di Whistleblowing.


Le aziende che sono tenute a rispettare gli obblighi devono:

predisporre canali di segnalazione finalizzati a garantire sia l’anonimato, sia la riservatezza del lavoratore che segnala l’irregolarità, sia quella del soggetto autore della presunta irregolarità e di chi, comunque, è nominato nella segnalazione: la riservatezza va, ovviamente, riservata anche a tutta la documentazione prodotta.

La segnalazione può essere effettuata anche da parte di lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione, da liberi professionisti e consulenti.

Oggetto della denuncia:

possono essere tutti i comportamenti, a giudizio del segnalante, lesivi sia di un interesse pubblico che di uno privato, illeciti di natura civile, penale, amministrativa e contabile.
La tutela delle persone che segnalano (whistleblowing, secondo la terminologia anglosassone) va oltre il mero rapporto di lavoro e si estende anche a situazioni venute a conoscenza dell’interessato durante la fase precontrattuale o durante la procedura di selezione.

La tutela deve sussistere anche durante il periodo di prova o alla fine del rapporto di lavoro, quando lo stesso si sia estinto per qualsiasi causa.


Questi canali informativi potranno essere gestiti all’interno dell’azienda affidandone la responsabilità a personale idoneo e formato, oppure affidati a soggetti esterni di provata professionalità.
Secondo la Guida di Confindustria, se viene affidato ad una persona fisica già presente nella organizzazione aziendale, tale ruolo potrebbe essere affidato al responsabile anticorruzione, oppure a chi svolge le funzioni di “internal audit”, atteso che tali soggetti già posseggono una certa autonomia, requisito richiesto dalla normativa. Tali figure, però, non sono sempre presenti nelle piccole e medie imprese ove il ruolo di gestore delle segnalazioni potrebbe essere assegnato ad una figura priva di mansioni operative.

Nelle imprese dotate del modello organizzativo richiesto dal D.L.vo n. 231/2001 con relativo organismo di vigilanza, tale compito potrebbe essere affidato a quest’ultimo, in considerazione del fatto che la normativa sul whistleblowing rientra, a pieno titolo, all’interno del modello organizzativo del predetto Decreto.

Le segnalazioni circa le irregolarità potranno avvenire nelle forme più disparate: per iscritto, anche attraverso mail, oralmente o, qualora il segnalante lo richieda, attraverso incontri diretti: la riservatezza di chi segnala deve essere, assolutamente, garantita e non può essere resa nota in alcun modo, salvo consenso espresso dell’interessato.

Nel DMZ di domani si completerà la trattazione del nuovo obbligo sulla segnalazioni di illeciti.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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