DMZ AGGIORNA N. 209 DEL 23 NOVEMBRE 2023
Nel DMZ Aggiorna di oggi si completa la trattazione sul tema iniziato qualche giorno fa in materia di Whistleblowing.
Come ci si comporta se la segnalazione è anonima
L’ANAC, che è l’autorità anti corruzione “regista” della normativa, ritiene che, laddove le segnalazioni siano puntuali e supportate da documentazione idonea, esse debbano essere considerate come ordinarie e, in quanto tali, trattate alla stessa stregua.
Sul datore di lavoro incombe, altresì, l’onere di portare a conoscenza di tutto il personale le modalità di segnalazione di eventuali irregolarità: ciò potrà avvenire mediante una informativa generalizzata chiara, sia sul luogo ove si svolge l’attività, che attraverso la rete intranet.
La procedura non può rimanere fine a se stessa: infatti è previsto che entro 7 giorni dalla ricezione sia fornito un avviso di ricevimento al segnalante non anonimo e, entro 90 giorni, un primo riscontro relativo alle indagini conseguenti.
Il D.L.gs. di cui trattasi afferma chiaramente il divieto di qualsiasi atto ritorsivo nei confronti di chi segnala le presunte irregolarità e vi è un elenco minuzioso, seppur non esaustivo che, tra le altre cose, riguardano il licenziamento, la sospensione, o misure equivalenti, le mancate promozioni o le retrocessioni di grado, il mutamento delle mansioni, il trasferimento, la modifica dell’orario di lavoro, l’ostracismo e le molestie, la discriminazione ed il trattamento sfavorevole, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto a tempo determinato.
In caso di contenzioso amministrativo o giudiziale, l’onere di provare che queste condotte sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di chi le ha attuate.
Le sanzioni che l’ANAC è tenuta ad applicare qualora accerti alcune violazioni in materia di segnalazione e di mancata istituzione di canali di segnalazione sono sanzioni di natura pecuniaria pesanti che, in alcuni casi, possono arrivare fino a 50.000 euro.
Da ultimo, appare opportuno indicare che le rinunce e le transizioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele, non sono valide a meno che non siano state effettuate presso uno degli organismi previsti dal Legislatore (commissione di conciliazione istituita presso ogni Ispettorato Territoriale del Lavoro, sede sindacale, commissione di certificazione istituite presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, gli ordini provinciali dei consulenti del lavoro, le Università e le Fondazioni Universitarie, gli Enti bilaterali, negoziazione assistita, in sede giudiziaria, ecc.).
Lo Studio resta a completa disposizione
