DMZ RICORDA N. 177 DEL 24 SETTEMBRE 2024

 

Nel DMZ Ricorda di oggi si prosegue l’analisi relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle PMI del  settore agricolo.

In considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle PMI operanti nel settore agricolo, sono semplificati gli adempimenti relativi a informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal TU limitatamente a quelle che impiegano lavoratori stagionali per non più di 50 giornate lavorative nell’anno solare di riferimento e per lo svolgimento di lavorazioni generiche e semplici che non richiedano specifici requisiti professionali, come sintetizzato in tabella:

Adempimento

Semplificazione per lavoratori stagionali che non superano le 50 giornate nella stessa azienda

Informazione e formazione

Il datore di lavoro consegna al lavoratore appositi documenti contenenti indicazioni per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi, certificati dalla ASL o dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione.
Ai lavoratori stranieri deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione

Sorveglianza sanitaria

Il datore di lavoro può scegliere di far effettuare la visita medica preventiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della ASL. La visita:
- ha validità biennale (l’effettuazione e l’esito devono risultare da apposita certificazione)
- consente al lavoratore idoneo di prestare, senza la necessità di ulteriori accertamenti medici, la propria attività di carattere stagionale anche presso altre imprese agricole.
Sono escluse le lavorazioni che comportano esposizione a rischi specifici per i quali deve essere garantita l’effettuazione della sorveglianza sanitaria

Lavoro Occasionale nel settore Agricolo: è ammesso per le attività rese dai seguenti prestatori:

- disoccupati;

- percettori di prestazioni di sostegno del reddito;

- percettori di prestazioni integrative del salario;

- titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità o anticipata;

- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o l'università;

- detenuti o internati o in semilibertà.

Tali soggetti, ad eccezione dei pensionati, non devono aver avuto nessun rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione della prestazione occasionale.

Nel settore agricolo le prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale e devono avere durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Nel prossimo DMZ Aggiorna proseguiremo nella trattazione del tema.


Lo Studio resta a completa disposizione.

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