DMZ RICORDA N. 176 DEL 23 SETTEMBRE 2024
Nei precedenti DMZ Ricorda, sul tema si è già detto che il campo di applicazione di detta normativa - ed i relativi adempimenti - si rivolge a tutti quei lavoratori che prestano la loro attività lavorativa, anche non subordinati, e sono stati presi in esame i Collaboratori Coordinati e Continuativi, i soci di cooperative sociali, i lavoratori distaccati, i lavoratori a domicilio e i lavoratori autonomi.
Oggi esamineremo la disciplina delle norme sulla sicurezza del lavoro in relazione ai Componenti dell'Impresa familiare; ai Familiari Prestatori Occasionali di Lavoro e ai Prestatori di Lavoro Occasionale:
Componenti dell'impresa familiare : Ai soggetti che prestano la loro attività in modo continuativo a favore dell'impresa gestita da un familiare al quale siano legati da un certo grado di parentela o con il quale siano conviventi, la disciplina in materia di sicurezza e salute si applica nei limiti stabiliti per i lavoratori autonomi non occasionali.
La normativa si applica anche all'impresa familiare "di fatto" che opera con collaboratori senza essere costituita con specifico atto notarile.
Familiari prestatori occasionali di lavoro Il lavoro del familiare si può considerare occasionale quando non supera il limite massimo annuo di 90 giorni, anche frazionabili in ore.
Di conseguenza, sono considerate non abituali (occasionali) le prestazioni che siano inferiori a 720 ore nell'anno solare. Il personale ispettivo, per dimostrare il mancato rispetto di tale parametro quantitativo, deve acquisire elementi di natura documentale o testimoniale, in assenza dei quali non potrà ritenere provato il lavoro abituale del familiare. L’onere della prova è a carico del soggetto preposto al controllo.
Ai soggetti che prestano la loro attività in modo occasionale a favore dell'impresa gestita da un familiare, la disciplina in materia di sicurezza si applica nei limiti dei lavoratori autonomi non occasionali.
Prestatori di lavoro occasionale Tutte le disposizioni del TU e le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano ai soggetti che stipulano un contratto di prestazione occasionale con utilizzatori che siano professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata. Le aziende possono utilizzare questa tipologia contrattuale esclusivamente se occupano fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato (ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
La durata massima della prestazione nell’arco dello stesso anno civile è pari a 280 ore. In caso di superamento, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Non sono tenuti al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza gli utilizzatori privati di prestazioni di lavoro occasionali da parte di soggetti che svolgono piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili.
Nel prossimo DMZ Aggiorna proseguiremo la trattazione relativa ai lavoratori autonomi.
Lo Studio resta a completa disposizione
