DMZ RICORDA N. 174 DEL 19 SETTEMBRE 2024

Soggetti obbligati:

La disciplina relativa alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori si applica alle strutture lavorative operanti in tutti i settori di attività e con ogni tipologia di rischio.

 Destinatari: della tutela sono tutti i lavoratori, cioè coloro i quali, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Sono considerati tali anche i seguenti soggetti (così detti: equiparati):

  • soci lavoratori di società o di cooperativa, anche di fatto, che prestano la loro attività per conto della società e dell'ente stesso;
  • tirocinanti;
  • stagisti, studenti in alternanza scuola e lavoro e allievi sia di istituti di istruzione e universitari, sia partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere (compresi i videoterminali), agenti chimici, fisici e biologici, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori;
  • volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
  • lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili.

Precisazioni: L'applicazione della disciplina è sempre esclusa nei confronti degli addetti ai servizi domestici e familiari.

E’ invece applicabile anche ai lavoratori che svolgono la loro attività in modalità di lavoro così detto "agile" e anche "smart working", con alcune particolarità:

  • il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al RLS (Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza), con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi, generali e specifici, connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro;
  • il DVR (Valutazione Dei Rischi) deve valutare anche i rischi correlati ai lavoratori "agili" in attuazione della disposizione di legge che prescrive di valutare i rischi connessi alla specifica modalità operativa attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
  • il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
  • il lavoratore deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Nel prossimo DMZ Aggiorna tratteremo il tema sulla disciplina speciale della  sicurezza nei luoghi di lavoro.


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