DMZ RICORDA N. 173 DEL 18 SETTEMBRE 2024
Per alcuni settori e per determinate categorie di lavoratori, la disciplina del Testo Unico (TU) si applica tenendo conto delle peculiarità proprie rispettivamente dell'attività svolta e della tipologia contrattuale.
Inoltre, il TU ha inteso definire il campo di applicazione ed i relativi adempimenti in considerazione della peculiarità della tipologia di rapporto instaurato, garantendo comunque la massima tutela a tutti i soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell’organizzazione lavorativa aziendale. La valutazione dei rischi deve prendere in considerazione le diverse tipologie contrattuali presenti all’interno dell’organizzazione lavorativa considerata.
Collaboratori coordinati e continuativi: Si tratta di lavoratori che prestano la loro attività lavorativa con modalità che non possono venir ricondotte né ad un rapporto di lavoro dipendente né all'esercizio di arti o professioni; essi presentano le seguenti caratteristiche:
- assenza di un vincolo di subordinazione;
- prestazione resa a favore di un committente;
- rapporto unitario e continuativo;
- nessun impiego di mezzi organizzativi.
I collaboratori coordinati e continuativi sono soggetti alla tutela prescritta dal TU a condizione che la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente che, in tale ipotesi, è considerato "datore di lavoro".
Cooperative sociali: Nei riguardi delle cooperative sociali le disposizioni del TU sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività (gestione di servizi sociosanitari ed educativi e inserimento lavorativo di persone svantaggiate).
In particolare, il TU si applica considerando le esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività realizzate da persone con disabilità.
Se i lavoratori o i soci lavoratori effettuano la propria prestazione nell'organizzazione di un diverso datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a fornire loro adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.
Lavoratori distaccati: Il distacco si realizza quando un datore di lavoro (distaccante), per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In tal caso gli obblighi di prevenzione e protezione gravano sul distaccatario, mentre resta in capo al distaccante l'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi alle mansioni per le quali viene distaccato.
Lavoratori a domicilio: Si tratta di soggetti che, con vincolo di subordinazione, eseguono nel proprio domicilio o in un locale di cui hanno la disponibilità, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori. A detti lavoratori la disciplina in materia di sicurezza si applica solo con riferimento all'informazione e alla formazione con esclusione della formazione specifica per il primo soccorso e antincendio. In relazione alle effettive mansioni assegnate, il datore di lavoro deve fornire i necessari Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e - nel caso sia previsto l’utilizzo di attrezzature proprie o di terzi (ad esempio noleggiate) - deve garantire che siano conformi alla normativa.
Nel prossimo DMZ Aggiorna proseguiremo nella trattazione del tema.
Lo Studio resta a completa disposizione
