DMZ RICORDA N. 178 DEL 25 SETTEMBRE 2024
Nel DMZ Ricorda di oggi si prosegue l’analisi relativa alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo al volontariato e degli sportivi.
Volontari: Si tratta di:
- persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle loro azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- persone che effettuano servizio civile;
- soggetti che prestano la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore di associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni religiose;
- volontari accolti nell’ambito dei programmi internazionali di educazione non formale.
Nei confronti dei volontari la disciplina del TU si applica nei limiti già esaminati per i lavoratori autonomi non occasionali.
Se il volontariato è svolto nell’ambito di un’organizzazione di un datore di lavoro, quest’ultimo deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali il volontario è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il datore di lavoro deve anche adottare tutte le misure utili a eliminare o comunque a ridurre al minimo i rischi da interferenze con altre attività.
Sportivi Il lavoratore sportivo può prestare la propria attività attraverso diverse forme contrattuali: lavoro autonomo, lavoro autonomo come collaborazione coordinata e continuativa, lavoro subordinato. A seconda della tipologia contrattuale instaurata si applicano le diverse peculiarità corrispondenti alla normativa in ambito di salute e sicurezza sul lavoro.
La normativa sulla riforma dello sport specifica però che, indipendentemente dalla forma contrattuale con la quale viene resa la prestazione, per coloro i quali ricevano compensi annuali entro € 5.000, si applica almeno parzialmente la normativa dedicata ai lavoratori autonomi e, pertanto, non sono soggetti alla sorveglianza sanitaria né agli obblighi di formazione che diventano prestazioni facoltative.
In relazione alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori sportivi, la riforma dello sport specifica che risultano validi i controlli medici effettuati ai fini della prestazione sportiva anche in relazione all’idoneità alla mansione (ove prevista), salvo che vengano svolte ulteriori mansioni all’interno dell’organizzazione lavorativa che possano necessitare un controllo sanitario ulteriore.
Lo Studio resta a completa disposizione