DMZ AGGIORNA N. 72 DEL 12 APRILE 2024
Con il dmz aggiorna di oggi, si conclude la trattazione dell’argomento in oggetto.
Il lavoro agile svolto in modalità transfrontaliera, ovvero da parte di residenti in uno Stato che prestano attività lavorativa in un altro, presenta specificità in materia di tassazione. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/2023, ha fornito importanti chiarimenti in merito, soprattutto alla luce del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera.
Il punto di svolta riguarda proprio il regime di tassazione: è stato abbandonato il principio di tassazione esclusiva nel Paese dove effettivamente si lavora, previsto dal precedente accordo del 1974, per abbracciare un modello di tassazione concorrente. In base a questo principio, il reddito da lavoro transfrontaliero viene assoggettato ad imposta sia nello Stato di residenza che nello Stato di fonte, secondo quote prestabilite. In aggiunta, la legge n. 83/2023, che ratifica l'Accordo tra Italia e Svizzera del 2020, ha introdotto alcune modifiche, tra cui le seguenti:
- l'aumento della franchigia per i redditi da lavoro dipendente dei lavoratori transfrontalieri, che è passata da 7.500 euro a 10.000 euro;
- la possibilità di dedurre i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria;
- la possibilità di escludere dalla base imponibile dell'Irpef i contributi di supporto familiare erogati dagli Stati in cui i lavoratori operano.
Doppia imposizione e accordi bilaterali
La questione della doppia imposizione nel contesto dello smart working transnazionale assume rilievo in virtù degli accordi bilaterali. Questi accordi, come quelli tra Italia e Svizzera, sono fondamentali per definire il regime fiscale applicabile ai lavoratori che operano oltre confine. L'essenza di questi accordi sta nel prevenire la tassazione dei redditi nello stesso lavoratore in più Stati, stabilendo in modo chiaro le regole per l'attribuzione dei diritti impositivi. Per esempio, l'accordo Italia-Svizzera, precedentemente menzionato, ha innovato la tassazione dei lavoratori transfrontalieri, modificando le precedenti dinamiche e introducendo un sistema di tassazione concorrente tra i due Paesi. Questo implica che entrambi gli Stati hanno il diritto di tassare una porzione del reddito, basandosi su criteri come il luogo di lavoro effettivo e la residenza fiscale del lavoratore.
Le convenzioni contro la doppia imposizione si basano principalmente sui modelli elaborati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e, in alcuni casi, su quelli dell’ONU. Oltre a evitare la doppia imposizione, questi accordi hanno anche lo scopo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale. A tal fine, includono disposizioni per la cooperazione amministrativa tra gli Stati, come lo scambio di informazioni fiscali. In sostanza, per coloro che lavorano in modalità smart working in questi paesi, è di fondamentale importanza comprendere come tali accordi influenzino la propria situazione fiscale, garantendo la conformità e ottimizzando la propria posizione fiscale.
Lo Studio resta a completa disposizione.
