DMZ AGGIORNA N. 71 DELL’11 APRILE 2024
Nel DMZ Aggiorna di oggi proseguiamo l’argomento iniziato ieri.
Come anticipato, Il TUIR stabilisce altresì che i residenti in Italia sono tenuti a dichiarare e tassare tutti i loro redditi, senza distinzione di provenienza.
Tale principio è noto come "World Wide Taxation Principle" e consente a diversi Paesi di tassare i redditi guadagnati all'estero da cittadini italiani.
Nel caso di lavoro in smart working, le regole per determinare la residenza fiscale rimangono quelle stabilite dall'articolo 2 del TUIR. Questo significa che il luogo di lavoro non influisce sui criteri di residenza fiscale.
In altre parole, le modalità con cui viene svolta l'attività lavorativa non influiscono sui criteri per stabilire la residenza fiscale, che rimangono legati all'adempimento di almeno una delle condizioni elencate nell'articolo 2 del TUIR. Ad esempio, un cittadino straniero che lavora dall'Italia per un'entità estera può essere considerato residente fiscale in Italia se vi mantiene la principale sede dei suoi rapporti personali e affettivi. Analogamente, un italiano che lavora all'estero ma è ancora registrato anagraficamente in Italia, risulta residente fiscale italiano.
In merito, va considerato anche il principio delle Convenzioni contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il Paese estero in cui si genera il reddito. Infatti, le disposizioni presenti nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni, sottoscritte dall'Italia con i vari Stati esteri, hanno una prevalenza come evidenziato nel TUIR, nel D.P.R. n. 600/1973, confermato anche dalla giurisprudenza costituzionale.
Il Modello di Convenzione OCSE chiarisce che la residenza fiscale è determinata dalla legislazione di un particolare Stato, considerando il domicilio, la residenza, la sede di direzione, o criteri di natura analoga. In caso le norme entrino in conflitto, si applicano le tie breaker rules per attribuire la residenza a uno Stato specifico. Queste regole privilegiano l’abitazione permanente e considerano in via subordinata il centro degli interessi vitali, il soggiorno abituale e la nazionalità. La nozione di abitazione permanente implica un uso duraturo e continuo, non legato a brevi soggiorni temporanei.
Elementi da considerare che possono influenzare il luogo in cui vengono pagate le imposte includono, quindi, la durata del soggiorno all'estero e l'iscrizione all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero). Dunque, per i lavoratori che svolgono attività in modalità smart working, ad esempio quando si tratta di lavoratori tra Italia e Svizzera, diventa di cruciale importanza analizzare anche le convenzioni bilaterali che regolamentano la tassazione dei redditi.
Nel DMZ Aggiorna di domani completeremo la trattazione di questo argomento.
Lo Studio resta a completa disposizione.
