DMZ AGGIORNA N. 15 DEL 27 GENNAIO 2025

Dal 1° gennaio 2025 cambiano le regole per la dilazione delle somme iscritte a ruolo. È stato emanato il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 27 dicembre 2024 attuativo delle novità introdotte dal Decreto Legislativo n. 110 del 2024. Tale provvedimento individua i parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e gli eventi eccezionali al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente.

Per i contribuenti che dichiarano di versare in una condizione di obiettiva difficoltà, a partire dalle richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025, sarà possibile ottenere fino a 84 rate mensili contro le 72 attuali. La disposizione, che mira ad estendere i piani di versamento fino a 108 rate mensili a partire dalle richieste presentate dal 1° gennaio 2029, concede a mera richiesta del contribuente, da subito ed indipendentemente dal periodo d’imposta di maturazione del carico oggetto di dilazione, un ulteriore anno per completare il pagamento dei piani di rateazione richiesti a partire dal 2025. La misura si applica alle istanze aventi ad oggetto le somme iscritte a ruolo per un importo massimo, in ragione alla singola richiesta, fino a 120.000 euro.

Sempre dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore le novità relative ai piani straordinari concessi ai contribuenti che documentano la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In tal caso viene concesso un piano di rateazione fino ad un massimo di centoventi rate mensili. La valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà varia a seconda del soggetto richiedente:

  • per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati viene assunto l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE. In particolare, la suddetta condizione si considera sussistente se il rapporto fra il debito da rateizzare (più il residuo debito eventualmente già in rateazione) e l’indice mensile ISEE (ISEE/12) moltiplicato per il coefficiente di cui alla Tabella 1.1 dell’Allegato 1 al decreto ministeriale assume un valore superiore ad 1;
  • per tutti gli altri soggetti viene assunto l’indice di liquidità (liquidità differita + liquidità corrente)/passivo corrente) e l’indice Alfa (rapporto percentuale fra l’importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente già̀ in rateazione/valore della produzione). La condizione temporanea di obiettiva difficoltà si considera sussistente se l’indice di liquidità è inferiore ad 1. In tal caso il numero massimo di rate concedibili varia a seconda del valore assunto dall’indice Alfa, secondo i termini della: Tabella 2.1 dell’Allegato 2 al decreto ministeriale.

La temporanea situazione di obiettiva difficoltà si considera sempre sussistente, con l’automatica concessione di 120 rate mensili, in caso di eventi atmosferici, calamità naturali, incendi e, comunque, ogni altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo, in cui risiedono i componenti del nucleo familiare, ovvero dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa richiedente.

Il decreto ministeriale prevede, inoltre, regole particolari per amministrazioni pubbliche e condomini. Per questi ultimi la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se l’Indice Beta, ovvero il rapporto percentuale fra l’importo del debito oggetto della richiesta di rateazione (e il debito residuo eventualmente già in rateazione) e le entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’articolo 1130-bis del codice civile e approvato dall’assemblea condominiale, è superiore al 10%. Al crescere dell’indice cresceranno il numero massimo di rate concedibili, fino a 120 rate mensili nel caso in cui l’indice Beta supera il 40 per cento.

Al fine di semplificare le procedure il decreto ministeriale prevede che l’Agenzia delle entrate - Riscossione renda disponibile sul proprio sito internet istituzionale uno specifico applicativo che consenta di simulare, in presenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il numero massimo di rate concedibili in relazione all’ammontare del debito. Inoltre, ove il contribuente non sia in grado di documentare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agente della riscossione dovrà concedere automaticamente la dilazione secondo le regole ordinarie.

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