DMZ AGGIORNA N. 200 DEL 10 NOVEMBRE 2023
Nel presente DMZ si completa la trattazione della Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro relativo alle collaborazioni sportive, in particolare a
COLLABORATORI AMMINISTRATIVO GESTIONALI
Si ricorda che è sempre necessario monitorare questi rapporti perché possono “nascondere” dei rapporti di lavoro subordinato. Su di esse la circolare precisa che si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione separata INPS, secondo la relativa disciplina previdenziale.
L'attività dei soggetti in questione è inoltre regolata, ai fini previdenziali, (calcolo delle aliquote sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui e abbattimento del 50% dell'imponibile contributivo sino al 31 dicembre 2027) e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, (compensi esenti dalla base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000).
I contributi previdenziali ed assistenziali non concorrono a formare il reddito ai fini tributari.
TRATTAMENTO PENSIONISTICO E TRIBUTARIO
Gli artt. 35 e 36 D.lgs. 36/2021 trattano della disciplina fiscale e previdenziale per i lavoratori sportivi, una disciplina “speciale” e “specifica” su cui la circolare rinvia necessariamente alle circolari delle competenti amministrazioni ovvero Inps ed Agenzia delle Entrate.
Ciò nonostante, inserisce alcune precisazioni in merito all'applicazione, nel dilettantismo, del diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale per il tramite dell'iscrizione alla Gestione Separata.
Ricorda, inoltre, le aliquote previste e l'esenzione per i primi 5 mila euro, senza dimenticare la riduzione dell'imponibile contributivo al 50% fino al 31 dicembre 2027.
Lo Studio resta a completa disposizione
