DMZ AGGIORNA N. 199 DEL 9 NOVEMBRE 2023
Oggi si prosegue la trattazione della circolare dell’Ispettorato del Lavoro, nella quale si definisce il
DILETTANTISMO E RAPPORTO DI LAVORO
La circolare precisa da subito che il dilettantismo rappresenta l'area di maggiore interesse per l'intervento ispettivo, e questo sicuramente deve essere un messaggio di maggiore attenzione per tutte le società del settore nel gestire nel miglior modo possibile tutti gli adempimenti previsti dalla riforma.
L'area del dilettantismo comprende le ASD/SSD che svolgono attività sportiva in tutte le forme, con prevalente attività sportiva, con prevalente attività altruistica, senza distinzione tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.
Diversamente dal professionismo, nel dilettantismo esiste una presunzione relativa di rapporto di lavoro autonomo, infatti il lavoro sportivo nel dilettantismo, si presume oggetto di un contatto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando sono presenti i seguenti requisiti:
- Durata della prestazione inferiore alle 24 ore settimanali con esclusione del tempo dedicato alle manifestazioni sportive
- Presenza di un coordinamento tecnico sportivo
Trattasi di requisiti che, congiuntamente, sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo tant'è che, anche in ragione della specialità del rapporto di lavoro sportivo, non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione.
La circolare 2/2023 precisa che il collocamento dei lavoratori e quindi la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro tramite il Registro delle Attività Sportive (RAS) equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego e “deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi”.
L'obbligo di comunicare i dati necessari alla individuazione del rapporto di lavoro sportivo va assolto, in base alle previsioni introdotte dalla norma, entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro e può essere adempiuto, indifferentemente, tramite comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche oppure tramite la consueta comunicazione al centro per l'impiego.
Per quanto attiene la registrazione al libro unico del lavoro (LUL) la circolare ricorda la scadenza al 30/1/2024 e la non obbligatorietà per i compensi inferiori ai 15 mila Euro, precisando che con apposito decreto, in via di definizione, entro il 31/12/2023 saranno fornite le disposizioni tecniche ed i protocolli informatici per consentire alla tenuta del LUL tramite il RAS.
La circolare indica nella modalità di comunicazione ordinaria il canale da utilizzare fino a che il RAS non sia effettivamente operativo.
Nel prossimo DMZ esamineremo le collaborazioni Amministrativo Gestionali
Lo Studio resta a completa disposizione
