DMZ AGGIORNA N. 102 DEL 03 GIUGNO 2025
La legge n. 193/2024 ha introdotto importanti novità alla disciplina delle start up innovative.
Viene introdotto un requisito dimensionale specifico ossia, per essere considerata startup innovativa, l'impresa deve necessariamente rientrare nella categoria di micro impresa, piccola o media impresa. La legge prima citata, nell'ambito del requisito per cui tale tipologia di impresa deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, specifica che la stessa non deve svolgere attività prevalente di agenzia e consulenza.
Proroga dei termini di permanenza
E’ stato disposto che la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno, è consentita fino a complessivi cinque anni dalla data di iscrizione nella medesima sezione speciale, in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti:
- incremento al 25 per cento della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
- stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
- registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro,
- ottenimento di almeno un brevetto.
Il sopra menzionato termine di cinque anni, complessivi per la permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese, può essere esteso per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi, per il passaggio alla fase di "scale-up", ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
- aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa superiore al 100% annuo.
La norma prevede, per le start up innovative già iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, la possibilità di permanenza oltre il terzo anno, a condizione che il raggiungimento dei requisiti di start up innovativa, avvenga:
- in caso di start-up iscritte nel registro da oltre 18 mesi, entro 12 mesi dalla scadenza del terzo anno;
- in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.
Le agevolazioni fiscali
rispetto all'imposta lorda, la trasformazione di tale eccedenza in un credito di imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.
Si evidenzia, infine, che a decorrere dal periodo d'imposta 2025, agli incubatori e agli acceleratori certificati è concesso, nel limite di spesa complessivo di 1.800.000,00 euro annui , un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'8 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500.000,00 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni.
La legge apporta ulteriori modifiche alla disciplina agevolativa in commento. Viene, difatti delimitato l'ambito di applicazione degli incentivi all'investimento, ivi inclusi quelli in regime de minimis, di cui all’articolo 29-bis del medesimo decreto, incrementando, in tale ultimo caso, la percentuale di detrazione dal 50 al 65 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative.
Tali agevolazioni non si applicano se l'investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25 per cento del capitale sociale o dei diritti di governance o se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente ovvero anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25 per cento dell'investimento agevolabile.
Lo Studio resta a completa disposizione