DMZ AGGIORNA N. 173 DEL 26 SETTEMBRE 2022
Il 30 settembre prossimo scade il termine entro cui le persone fisiche, che intendono fruire della detrazione del 110 per cento relativamente alle spese sostenute per interventi effettuati su immobili unifamiliari, devono aver raggiunto almeno l’avanzamento minimo del 30 per cento dell’intervento complessivo.
Ciò al fine di fruire della proroga dell’agevolazione per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Per quanto riguarda il computo della percentuale ai fini della proroga è stato previsto che la detrazione spetta nella misura del 110 per cento a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’art. 119.
Si consideri ad esempio il caso in cui il proprietario di un immobile unifamiliare abbia iniziato sia un intervento di isolamento termico che dà diritto al 110 per cento, ma contestualmente abbia avviato anche un intervento antisismico. La verifica della percentuale di avanzamento potrà essere effettuata considerando tutti gli interventi nel loro complesso.
Se ad esempio, il costo dell’intervento di efficientamento energetico in base al computo metrico è pari a 100.000 euro ed il costo dell’intervento antisismico ammonta a 50.000 euro, sarà necessario verificare la parte di lavoro materialmente eseguita.
Si supponga che il lavoro eseguito riguardante l’efficientamento energetico ammonti a 40.000 euro e la parte eseguita all’intervento antisismico sia pari a 10.000 euro.
In questo caso, considerando i due interventi nel loro complesso, il committente avrà sicuramente raggiunto l’avanzamento minimo del 30 per cento e quindi potrà fruire della proroga al 31 dicembre 2022.
Infatti, considerando il costo complessivo pari a 150.000 euro, la percentuale minima e di 45.000 euro e i lavori effettivamente eseguiti corrispondono a 50.000 euro.