DMZ RICORDA  N. 137  DEL 16 LUGLIO 2024

Fin dal 2015 è prevista la possibilità di ridurre di due anni (ovvero da cinque a tre anni successivi a quello di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi), ossia sei anni dal periodo di imposta, i termini di decadenza del potere di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria, ai fini delle imposte sui redditi (limitatamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo) ed IVA.


Ricordiamo che questa facoltà può essere esercitata (con conseguente opzione da manifestare nel Modello Unico, quadro RS, del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione medesima) a condizione che il contribuente, soggetto con partita IVA tenuto agli obblighi di fatturazione elettronica, garantisca la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per operazioni superiori ad euro 500,00 (la barratura della casella è di particolare importanza, in quanto la mancata comunicazione comporta l’inefficacia della riduzione dei termini di accertamento).


Nello specifico, la riduzione può essere riconosciuta nei confronti di coloro che:

  1. documentano le operazioni effettuate esclusivamente mediante fatturazione elettronica e/o corrispettivi elettronici;
  2. garantiscono la tracciabilità degli incassi ricevuti e dei pagamenti effettuati per operazioni superiori ad euro 500,00.

Quali strumenti di pagamento sono accettati:

  • il bonifico bancario o postale,
  • la carta di debito di credito e
  • gli assegni bancari, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità,
  • le ricevute bancarie ed
  • i MAV.

Ai soggetti che effettuano commercio al dettaglio, per beneficiare della riduzione dei termini di accertamento, è richiesto, oltre al fatto di garantire la tracciabilità dei pagamenti, di optare per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Viceversa, sono esclusi dal beneficio coloro che non documentano le operazioni con e-fattura o corrispettivi telematici. Ad esempio, sono esclusi coloro che hanno adottato il regime forfetario e che, per il 2023, non erano ancora tenuti a emettere fattura elettronica via Sdi (per ricavi o compensi non superiori a 25.000 euro) e non se ne sono avvalsi su base volontaria.

 Analogamente, i commercianti al minuto che sono esonerati dall’obbligo di invio dei corrispettivi (esempio: chi effettua vendite on line) non possono fruire della riduzione dei termini se non hanno provveduto alla memorizzazione e trasmissione dei dati in via facoltativa.


Per poter fruire dell’agevolazione è necessario barrare la specifica casella presente nel modello (rigo RS136 per i modelli PF e SP, rigo RS269 per il modello SC), pena la perdita di efficacia dell’agevolazione.

Lo Studio resta a completa disposizione

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