BBM AGGIORNA N. 36 DEL 24 FEBBRAIO 2026
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta su due punti operativi della riforma del Terzo settore:
- da un lato la decorrenza dell’esenzione IVA per le ex ONLUS nella transizione al RUNTS;
- dall’altro la diversa disciplina IVA applicabile alle imprese sociali in base alla forma giuridica.
Ex ONLUS e RUNTS:
esenzione IVA già dal 1° gennaio 2026 ma con rischio rettifica in caso di diniego.
Il primo chiarimento riguarda le ONLUS nella fase di passaggio al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La questione è la seguente: una ONLUS che deve presentare domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 può emettere fatture in esenzione IVA già dal 1° gennaio 2026, anche se l’istanza non è ancora formalmente presentata? E cosa succede in caso di rigetto?
L’Agenzia ricorda che gli enti ancora iscritti all’Anagrafe ONLUS al 31 dicembre 2025, se intendono acquisire la qualifica di ETS, devono presentare entro il 31 marzo 2026 la domanda al RUNTS territorialmente competente, indicando la sezione di iscrizione e allegando la documentazione richiesta (atto costitutivo, statuto adeguato, ultimi due bilanci).
Il punto centrale è l’effetto retroattivo dell’accoglimento: se la domanda è presentata nei termini ed è accolta, la qualifica di ETS si intende acquisita a decorrere dall’inizio del periodo d’imposta 2026 (per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare, dal 1° gennaio 2026), senza soluzione di continuità rispetto alla precedente qualifica di ONLUS.
Di conseguenza, proprio in considerazione della retrodatazione degli effetti e del termine del 31 marzo 2026, l’Agenzia ritiene applicabile l’esenzione IVA sulle prestazioni rilevanti anche dal 1° gennaio 2026, nelle more della presentazione dell’istanza.
L’avvertenza però è significativa: in caso di diniego, l’ente deve rettificare le fatture già emesse in esenzione e applicare il regime IVA proprio. Il rischio, quindi, si concentra su chi nei primi mesi del 2026 applica l’esenzione confidando nell’iscrizione, ma poi non ottiene (o non completa correttamente) l’accesso al RUNTS.
Imprese sociali non societarie: esenzione IVA confermata, aliquota 5% riservata alle società
Il secondo chiarimento riguarda il regime IVA applicabile alle imprese sociali costituite in forma non societaria.
A seguito delle modifiche introdotte a dicembre 2025, le imprese sociali non costituite in forma societaria, in larga parte fondazioni, risultano oggi incluse nell’ambito soggettivo delle esenzioni IVA previste dal DPR 633/1972. Ne discende che, per tali soggetti, le prestazioni riconducibili alle predette disposizioni continuano a essere fatturate in regime di esenzione, laddove sussistano i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalle singole fattispecie.
Di contro, le imprese sociali risultano escluse dal regime di esenzione, ma possono beneficiare, al ricorrere delle condizioni, dell’aliquota IVA agevolata del 5% con riferimento alle prestazioni educative, sanitarie e socio-assistenziali rese a favore di soggetti svantaggiati.
Interrogata sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le imprese sociali costituite in forma diversa da quella societaria, comprese le fondazioni, non possono optare per l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% in luogo dell’esenzione, essendo detta agevolazione riservata alle imprese sociali societarie. Il quadro che ne emerge, dunque, è quello di un “doppio binario”: per le imprese sociali non societarie permane l’esenzione ex art. 10, mentre il 5% si applica, alle condizioni previste, soltanto alle imprese sociali costituite nelle forme societarie indicate.
Lo Studio resta a completa disposizione.
