BBM AGGIORNA N. 93 DEL 18 MAGGIO 2026

Da aprile 2026, per i datori di lavoro, è scattato l’obbligo di trasmettere un'informativa sulla sicurezza del lavoro agile. Chi non lo fa rischia multe salate.

L’intervento si colloca in un processo di progressiva trasformazione del diritto della sicurezza sul lavoro, reso necessario dalla diffusione delle modalità di esecuzione della prestazione sganciate dal tradizionale luogo fisico aziendale. Il lavoro agile, già disciplinato dalla Legge fin dal 2017, ha infatti posto da tempo il problema di come declinare gli obblighi prevenzionistici in un contesto in cui il datore di lavoro non dispone di un potere di controllo pieno e diretto sugli ambienti in cui la prestazione viene concretamente resa.

La novità del 2026 affronta questo nodo con un’opzione normativa chiara: la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore agile viene ancorata, in misura ancora più netta rispetto al passato, alla qualità e alla periodicità dell’informazione dovuta dal datore di lavoro. Si tratta di una scelta che non riduce il livello di tutela, ma ne modifica il baricentro, spostandolo dalla centralità del luogo di lavoro alla centralità del rischio concretamente connesso alla modalità esecutiva della prestazione.

 

Quadro normativo di riferimento

Il punto di partenza resta la disciplina del lavoro agile contenuta nella Legge del 2017. La norma definisce il lavoro agile come modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata da flessibilità organizzativa e alternanza tra prestazione resa nei locali aziendali e attività svolta all’esterno, sulla base di un accordo scritto tra le parti. La natura subordinata del rapporto non muta, così come non muta il nucleo essenziale dei diritti e degli obblighi gravanti su datore e lavoratore.

Già la Legge del 2017 prevedeva che il datore di lavoro garantisse la salute e la sicurezza del lavoratore agile, consegnando annualmente al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione. Tuttavia, tale previsione, pur significativa non era accompagnata da un innesto organico nel sistema sanzionatorio del Testo Unico. È proprio su questo piano che interviene la Legge del 2026 che rafforza il presidio sanzionatorio in caso di omissione dell’obbligo informativo. La riforma ha dunque una portata non meramente ricognitiva, ma innovativa e sistematica.

Nuovi obblighi di sicurezza

Il cuore delle novità è rappresentato dalla disposizione che stabilisce che, per l’attività prestata in modalità agile in ambienti non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli attinenti all’utilizzo di videoterminali, è assicurato mediante la consegna, almeno annuale, al lavoratore e al RLS, di un’informativa scritta recante l’individuazione dei rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto.

L’informativa scritta, dunque, non è più un corollario della disciplina del lavoro agile: diviene il canale principale attraverso cui si realizza la compatibilità tra obblighi di prevenzione e prestazione resa all’esterno dei locali aziendali.

Nel prossimo BBM Aggiorna si completerà la trattazione del tema iniziato oggi. 

Lo Studio resta a completa disposizione.

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