BBM AGGIORNA N. 94 DEL 19 MAGGIO 2026
Nel BBM Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato ieri.
Nel lavoro agile, la prestazione può essere resa non solo presso il domicilio del lavoratore, ma anche in spazi di co-working, hub dedicati o altri luoghi idonei. La stessa nozione di “luogo di lavoro”, già problematica in tali contesti, non può essere assunta come unico riferimento per l’adempimento degli obblighi prevenzionistici. Diventa allora centrale la capacità dell’organizzazione datoriale di individuare i fattori di rischio tipici del lavoro da remoto e di trasferire al lavoratore conoscenze, cautele e istruzioni operative coerenti con essi.
La riforma richiede un’informativa realmente calibrata sulle modalità concrete di svolgimento della prestazione e sui rischi propri del lavoro agile, contenente una chiara individuazione dei rischi generali e specifici, con particolare riguardo ai rischi connessi all’uso continuativo di videoterminali, alla postura, all’illuminazione, all’aerazione, al microclima, al rischio elettrico, all’impiego di prolunghe e dispositivi temporanei di connessione, nonché ai profili di stress lavoro-correlato e di tecnostress.
Deve inoltre trattarsi di un documento aggiornato, comprensibile, concretamente fruibile dal lavoratore e coerente con le attrezzature utilizzate e con il tipo di attività svolta.
L’informativa va rinnovata annualmente e comunque ogniqualvolta le condizioni organizzative o i rischi di riferimento subiscano modifiche apprezzabili.
Rischi per videoterminali
Il lavoro agile è oggi, nella maggior parte dei casi, lavoro digitale e schermico; per questa ragione i rischi da Video Terminali rappresentano il nucleo più tipico della prestazione resa da remoto.
In particolare, vengono imposte valutazioni relative ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico e mentale, nonché alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Vengono disciplinate le pause e si riconosce, in assenza di specifiche previsioni contrattuali, il diritto del lavoratore a interrompere l’attività ogni centoventi minuti.
Si prevedono obblighi di sorveglianza sanitaria e di dare informazione e formazione.
La novità del 2026 non sostituisce tale disciplina, ma la reinnesta nel lavoro agile, imponendo al datore di lavoro di declinarla in modo specifico nell’informativa annuale che deve includere indicazioni non solo tecniche, ma anche gestionali: alternanza delle attività, pause effettive, rispetto del diritto alla disconnessione, uso appropriato di smartphone e portatili, promozione di una corretta ergonomia della postazione.
Obbligo di cooperazione del lavoratore
La riforma del 2026 valorizza anche il lato attivo del lavoratore. Il richiamo all’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione impone al lavoratore di prendersi cura della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
Nel lavoro agile tale profilo assume una rilevanza ancora maggiore. Il lavoratore, proprio perché opera in ambienti non direttamente controllati dal datore, è chiamato a osservare, con particolare rigore, le istruzioni ricevute, a utilizzare correttamente strumenti e dispositivi, a segnalare eventuali situazioni di pericolo e a non adottare iniziative che possano compromettere la sicurezza propria o altrui.
Profili sanzionatori
L’eventuale inadempimento si inserisce in un sistema sanzionatorio già strutturato, nel quale l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96 presidiano violazioni concernenti obblighi essenziali in materia di sicurezza, informazione e formazione.
E’ dunque opportuno, per i datori di lavoro, verificare la coerenza tra accordi individuali di lavoro agile, DVR, informative, modelli di consegna annuale, istruzioni operative su videoterminali e dispositivi mobili, policy sul diritto alla disconnessione e procedure di segnalazione dei rischi. Lo
Studio resta a completa disposizione.
