DMZ AGGIORNA N. 91 DEL 16 MAGGIO 2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti importanti in merito alla indebita anticipazione del TFR. Nello specifico, l’INL ha fornito indicazioni in merito alla legittimità della prassi di erogazione mensile del TFR in busta paga, riscontrata in alcune realtà aziendali anche dopo la conclusione del regime sperimentale previsto dal 2014 al 2018.

Eventuali trasferimenti in busta paga costituirebbero una mera integrazione retributiva assoggettata all’obbligazione contributiva.

Tale regime sperimentale,  limitato ai periodi paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, ha consentito ad alcuni lavoratori del settore privato di ricevere mensilmente il TFR maturando direttamente in busta paga. Venuta meno la sperimentazione, è stato chiesto all’INL se l’anticipazione del TFR - oltre il suddetto termine - sia consentita nei soli casi espressamente previsti e, per l’effetto, se una anticipazione fuori dalle ipotesi contemplate dalla norma sia da considerare illegittima.

Ipotesi di anticipo del TFR

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una somma di denaro che viene accumulata mensilmente dal dipendente, allo scopo di assicurare un supporto economico al termine del rapporto di lavoro.

La norma individua i criteri di calcolo del TFR e disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, si applica il diverso istituto della anticipazione del trattamento di fine rapporto. Si tratta, in particolare della possibilità di richiedere un anticipo del TFR fino al 70%, se in possesso di un anzianità minima di 8 anni servizio e per esigenze giustificate da spese sanitarie o acquisto di prima casa per sé o per i figli.

La norma rimanda, infine, alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore relative all’accoglimento delle richieste di anticipazione, in mancanza delle quali l’erogazione monetaria non può che qualificarsi quale maggiore retribuzione assoggettata all’obbligazione contributiva.

Vietata l’erogazione mensile del TFR

Posto che la finalità del TFR è quella di assicurare al lavoratore un supporto economico al termine del rapporto di lavoro, l’INL chiarisce che il trasferimento in busta paga del rateo mensile non può costituire oggetto di una pattuizione anticipata, sia essa collettiva o individuale. Semmai, può considerarsi legittimo un accordo che abbia ad oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione.

Eventuali trasferimenti in busta paga del rateo mensile di TFR costituirebbero, quindi, una mera integrazione retributiva, con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.

Conseguenze sul piano ispettivo

Per quanto attiene le conseguenze sul piano ispettivo, l’INL ritiene che, laddove si ravvisino le descritte ipotesi di anticipazione, il personale ispettivo dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l’adozione del provvedimento che prevede, in caso di inadempimento, una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

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