DMZ AGGIORNA N. 180 DEL 27 SETTEMBRE 2024
Da tempo si sente parlare delle “holding” (ossia quelle società che detengono e gestiscono quote in più imprese) e delle opportunità di costituirle in modo da poter fruire di vantaggi di diversa natura, soprattutto di carattere tributario. Tuttavia, per prima cosa, è bene avere chiarezza delle varie categorie alle quali possono essere ricondotte, così come delle conseguenze sulla disciplina fiscale applicabile.
Prima di elencare i potenziali benefici che le holding possono portare, occorre innanzitutto sapere che, ai fini fiscali, la normativa disciplinata dal Testo Unico sulle Imposte Dirette (Tuir), individua due tipologie di holding, ossia:
- le società di partecipazione finanziaria, e
- le società di partecipazione non finanziaria,
che si differenziano sulla base delle partecipazioni che detengono.
Le così dette “holding finanziarie”, sono entità che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari.
Dal punto di vista fiscale le holding di simile tipologia devono applicare talune norme specifiche per gli intermediari finanziari, tra cui le disposizioni su:
- deducibilità degli interessi passivi, integralmente o nel limite del 96%;
- svalutazione crediti, tali per cui le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela, sono deducibili integralmente nell’esercizio in cui sono rilevate in bilancio;
- addizionale IRES pari al 3,5%, dato che per gli intermediari finanziari l’aliquota IRES è maggiorata di detti punti percentuali.
Con riguardo, invece, alle società di partecipazione non finanziaria, il Tuir stabilisce che vi rientrano i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (le “holding industriali”).
Per le holding industriali non ci sono previsioni fiscali specifiche: ciò implica che a tali entità sono applicabili le norme ordinariamente valide, ad esempio, le holding industriali:
- sono soggette al regime di deducibilità degli interessi passivi previsto a regime, ossia lo scomputo dall’imponibile fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eventuale eccedenza, nel limite del 30% del ROL;
- non sono soggette all’addizionale IRES del 3,5%.
Vi sono poi alcune fattispecie in materia fiscale che hanno a che vedere con le holding di entrambe le tipologie, sia industriali che finanziarie, in quanto sono applicabili in generale:
1) alle “società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni”, come ad esempio il regime PEX e quello per i conferimenti di partecipazioni, oppure;
2) alle “società che detengono partecipazioni”, rientrandovi ad esempio la disciplina delle società non operative/di comodo.
Lo Studio resta a completa disposizione.