DMZ AGGIORNA N. 203 DEL 15 NOVEMBRE 2023
A completamento del tema relativo all’identificazione del Titolare Effettivo da comunicare al registro Imprese tenuto presso la CCIAA, trattato nei DMZ Aggiorna pubblicati in precedenza, oggi desideriamo mettere l’accento sul fatto che la comunicazione a favore del Registro dei Titolari Effettivi non è un mero esercizio formale, limitato all’applicazione dei criteri di identificazione espressamente elencati dal Decreto Legislativo che ne ha introdotto l’obbligo, in quanto, talvolta, il
Titolare formale della partecipazione societaria, potrebbe non essere il titolare reale della stessa.
Si ricorda che per le imprese dotate di personalità giuridica, il titolare effettivo è colui o coloro che, in ultima istanza, sono:
- espressione della proprietà diretta della titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale sociale, detenuta da una persona fisica, ovvero della
- proprietà indiretta della titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o
- per interposta persona.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, indipendentemente dal dato formale di colui che risulti diretto titolare della partecipazione societaria, la titolarità effettiva della società potrebbe scaturire da un’interposizione di persona, reale o fittizia, tipica di tutti i casi in cui manchi la “trasparenza” del nome dell’effettivo titolare, che rimane formalmente in disparte.
A tal fine gli amministratori o i sindaci, ossia i soggetti obbligati all’identificazione dei titolari effettivi, devono individuare e comunicare anche i soggetti considerati “Titolari”, andando oltre il dato meramente formale e dovranno attingere a tutte le informazioni a loro disposizione, desumibili dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.
Particolare attenzione dovrà essere prestata nei casi di interposizione fittizia, ovvero ai casi di simulazione di persona che si rivelano tipicamente nella nomina di un prestanome, ove manchi qualsivoglia traccia del rapporto sottostante fra interposto e interponente.
E’ per i motivi sopra elencati che la modalità di presentazione del modulo digitale può essere sottoscritto digitalmente solo dall’amministratore, senza possibilità di attribuire “deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti sopra indicati possono, cioè, sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva.
I professionisti delegati possono esclusivamente provvedere alla “spedizione telematica” del modello già sottoscritto dall’amministratore “soggetto obbligato”.
Nel DMZ aggiorna di domani si fornirà un esempio per meglio chiarire, con un caso pratico, quanto sopra indicato.
Lo Studio resta a completa disposizione