DMZ AGGIORNA N. 127 DEL 9 LUGLIO 2025

È stato finalmente chiarito uno dei punti più critici in materia di tracciabilità delle trasferte lavorative introdotta della Legge di Bilancio 2025, limitando l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti alle sole spese sostenute nel territorio italiano.

Questa correzione si è resa necessaria per rispondere alle numerose segnalazioni di difficoltà operative da parte di imprese, lavoratori e professionisti. Infatti, l’obbligo generalizzato di utilizzare strumenti tracciabili, senza distinzione tra Italia ed estero, aveva causato incertezze e complicazioni, soprattutto nei Paesi in cui il pagamento elettronico non è sempre disponibile o diffuso.

Lavoratori dipendenti: esenzione solo se la spesa è tracciata e sostenuta in Italia

A partire dal 1° gennaio 2025, e con effetto retroattivo, i rimborsi analitici per le spese sostenute dai dipendenti durante una trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporto – inclusi taxi) non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente solo se:

  • la spesa è sostenuta in Italia;
  • il pagamento è eseguito con strumenti tracciabili, come bonifici bancari, carte, assegni etc.
  • Viceversa, se la spesa èsostenuta all’estero, l’esenzione si applica anche in assenza di tracciabilità,cioè anche se il lavoratore ha effettuato il pagamento in contanti.

 

Esempio 1 (trasferta in Italia)

Un dipendente in trasferta a Bologna sostiene 200 euro di spese alberghiere, pagate con la propria carta. Il rimborso da parte dell’azienda sarà esente da IRPEF e contributi.

Se invece avesse pagato in contanti, il rimborso sarebbe tassato.


Esempio 2 (trasferta all’estero)

Un dipendente si reca in Romania e paga vitto e trasporti in contanti, poiché la struttura non accetta carte. In questo caso, il rimborso resta comunque esente da imposte.

Decorrenza e implicazioni operative

Le nuove disposizioni hanno efficacia retroattiva, ovvero partire dal 1° gennaio 2025. Questo significa che:

  • i rimborsi per spese estere già effettuati nel primo semestre 2025, anche se non tracciati, possono ora essere considerati esenti o deducibili, e se necessario oggetto di conguaglio fiscale o contributivo;

Nel DMZ di domani verrà trattato lo stesso argomento, relativo però all’obbligo di tracciabilità solo in Italia per i professionisti.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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