DMZ AGGIORNA N. 45 DEL 10 MARZO 2025
L’Agenzia delle Entrate, in riferimento alle formalità di rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche dai lavoratori dipendenti, ha chiarito che la citata dichiarazione può essere acquisita dalla società con sottoscrizione in originale ed allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l'autenticazione della sottoscrizione.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Preliminarmente, il Fisco riepiloga la normativa di riferimento, ricordando che la Legge di Bilancio 2024 ha previsto che ''non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, entro i limiti di euro 1.000,00'', tra l'altro, ''il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Il limite di € 1.000,00 è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati [...]''.
La norma in commento non specifica gli oneri documentali collegati alla fruizione di tale agevolazione. Sul punto, quindi, è intervenuta la Circolare dell'Amministrazione Finanziaria del marzo 2024, precisando che, in alternativa all'acquisizione da parte del datore di lavoro, della documentazione giustificativa della somma spesa dal dipendente, ''il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame''.
Il summenzionato documento non si pronuncia in ordine alla necessità dell'autenticazione della sottoscrizione.
L’Agenzia osserva che detta disposizione indica le modalità d’invio e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive e, a tal riguardo, precisa che ''le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica [...] sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. [...]''.
In virtù di tutto quanto sopra esposto, il Fisco ritiene che la dichiarazione in commento, possa essere acquisita dalla società con sottoscrizione in originale ed allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore, senza che risulti necessaria l'autenticazione della sottoscrizione.
Infine, a corredo di quanto sopra ritenuto, l’Amministrazione Finanziaria specifica che, dal punto di vista sostanziale, la dichiarazione ha, infatti, come destinatario finale la Pubblica Amministrazione, chiamata a svolgere i controlli di veridicità sul contenuto della stessa, da cui può scaturire una responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci.
Lo Studio resta a completa disposizione.