DMZ AGGIORNA N. 76 DEL 18 APRILE 2024

Le società a responsabilità limitata semplificata devono essere costituite per atto pubblico redatto secondo un modello standard tipizzato, istituito con apposito decreto. Per espressa previsione del comma 3 del richiamato articolo, le clausole del modello tipizzato sono inderogabili.

Un articolo del Codice civile contiene una disposizione di rimando alla disciplina generale delle società a responsabilità limitata. È, infatti, previsto che, salve le previsioni specifiche della normativa relativa alle S.r.l.s., si applicano le disposizioni previste per le S.r.l. ordinarie.

Per tali società viene disposto che il bilancio dev’essere presentato ai soci per l’approvazione entro il termine previsto dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. È, tuttavia, prevista la possibilità di fruire di un maggior termine secondo le regole relative alle società per azioni.


In applicazione di tale disposizione normativa, “l’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella apposita relazione le ragioni della dilazione”.


Per procedere al differimento del termine per la convocazione dell’assemblea chiamata all’approvazione del bilancio, oltre al ricorrere delle ragioni previste dalla norma, è necessaria la previsione statutaria di tale facoltà.


Considerato che le S.r.l.s. sono dotate di un atto costitutivo / statuto standard le cui clausole non sono derogabili, e che in tale modello tipizzato non è contenuto alcun richiamo alla possibilità di differire il termine per la convocazione della citata assemblea, ne consegue che per tali società l’assemblea in parola dev’essere necessariamente convocata entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.


Considerato che il 2024 è un anno bisestile, l’assemblea in parola dev’essere convocata entro il 29 aprile prossimo.


Va, altresì, evidenziato che, stante il richiamo alla disciplina del Codice civile delle S.r.l., in quelle del tipo semplificato non è prevista la possibilità dell’assemblea in seconda convocazione. Ciò in quanto nelle S.r.l. ordinarie, vista l’assenza di un richiamo alla disciplina delle spa, l’assemblea in seconda convocazione è ammessa solo in caso di espressa previsione statutaria.

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