BBM AGGIORNA N. 75 DEL 21 APRILE 2026
Nell’odierno BBM Aggiorna verrà completata la trattazione del tema iniziato ieri.
Come anticipato nel precedente BBM Aggiorna, l’ipotesi di cui al punto c), quello che stabilisce quali dati devono essere prese in considerazione per aver l’obbligo di nominare un Organo di Controllo, relativo ai valori di bilancio, è l’ipotesi che, verosimilmente, rappresenterà il maggior numero di nomine dell’Organo di Controllo stesso.
Ricordiamo che il riferimento è ai valori che emergono dai bilanci 2024 e 2025.
In caso di superamento di almeno uno dei limiti sottoindicati per due esercizi consecutivi:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (ULA).
si deve provvedere alla nomina che decorrerà dall’esercizio 2026 (primo anno con il bilancio revisionato).
L’obbligo di nomina, come evidenziato in precedenza, viene meno se per tre esercizi consecutivi non viene superato nemmeno uno dei limiti in parola.
Secondo l’orientamento della dottrina prevalente, compatibilmente con le indicazioni statutarie, è possibile affidare il controllo in tre modalità differenti:
- Nomina del Sindaco unico o del Collegio sindacale (con funzioni di controllo legale) e di un Revisore (con funzione di revisione legale).
- Nomina solo del Sindaco unico o del Collegio sindacale e non del Revisore; in tale circostanza lo statuto deve attribuire all’organo sindacale anche le funzioni di revisione e tale organo deve essere composto da revisori.
- Nomina del solo Revisore (con funzioni di revisione legale) ed assenza dell’organo deputato al controllo legale, affidata ai soci (articoli 2476 e 2409 c.c.).
Il tratto comune è rappresentato dall’attività di revisione contabile. Secondo tale impostazione non è ammessa la nomina del solo organo di controllo e l’assenza della revisione.
Va evidenziato che la legge di bilancio 2025 ha introdotto una nuova ipotesi di obbligo di nomina dell’organo di controllo. Si tratta della percezione da parte delle imprese interessate di contributi pubblici di importo significativo.
Sulla base della bozza del regolamento attuativo delle disposizioni in parola, i contributi a carico dello Stato dovrebbero essere di entità significativa, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate e loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali.
Lo Studio resta a completa disposizione.
