BBM AGGIORNA N. 95 DEL 20 MAGGIO 2026

La detrazione per le spese di frequenza scolastica rientra tra gli oneri detraibili dalle imposte.

Si tratta di un’agevolazione che consente di portare in detrazione il 19% delle spese sostenute per l’istruzione non universitaria.

Con riferimento al modello 730/2026, relativo ai redditi 2025, assume particolare rilievo la modifica recentemente introdotta che ha innalzato - dal 1° gennaio 2025 - a 1.000 euro per alunno o studente il limite massimo annuo di spesa detraibile. 

 

Ambito oggettivo e soggettivo della detrazione 

La corretta compilazione del modello 730 richiede una precisa individuazione delle spese agevolabili. La detrazione spetta sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado, sia per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

Rientrano nel perimetro applicativo le spese sostenute per la frequenza delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado.

In tale ambito sono ricomprese anche le spese per la frequenza dei corsi istituiti presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati.

La detrazione non spetta per le spese sostenute all’estero, in quanto la normativa limita espressamente il beneficio alle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Tipologie di spese detraibili 

Ai fini della compilazione del modello 730/2026, assumono rilievo tutte le spese direttamente connesse alla frequenza scolastica. L’Agenzia delle Entrate, con diversi documenti di prassi, ha chiarito che rientrano tra le spese detraibili le tasse di iscrizione e frequenza, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari deliberati dagli istituti scolastici. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione.

Sono altresì detraibili le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali il pre e post scuola e il servizio di trasporto scolastico. Tali spese mantengono la loro natura detraibile anche quando il servizio è erogato dal comune o da soggetti terzi. Rientrano inoltre le spese per gite scolastiche, assicurazione e ampliamento dell’offerta formativa, purché deliberate dagli organi d’istituto.

Non sono invece detraibili le spese per l’acquisto di libri di testo e di materiale di cancelleria.

Esempio:

Si ipotizzi un contribuente che, nel corso del 2025, abbia sostenuto per il figlio frequentante una scuola secondaria di primo grado spese complessive pari a 1.350 euro, comprensive di contributo scolastico deliberato dall’istituto, mensa e partecipazione a una gita scolastica.

Il beneficio fiscale spettante sarà quindi pari a 190 euro, corrispondente al 19% del limite massimo detraibile. Qualora la spesa sia stata sostenuta da entrambi i genitori, ciascuno potrà indicare nel proprio modello 730 la quota di spesa effettivamente sostenuta, nel rispetto del medesimo limite riferito al singolo studente.

Utile sapere: regime di incumulabilità

La normativa prevede il regime di incumulabilità, ossia la detrazione di cui sopra, non è cumulabile, per il medesimo alunno, con quella relativa alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

 Lo Studio resta a completa disposizione.

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