DMZ AGGIORNA N. 31 DEL 18 FEBBRAIO 2025
Nel DMZ Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato ieri.
Nuove regole 2025 - La Legge di Bilancio 2025 ha esteso la spettanza di un’indennità in misura maggiorata pari all’80% della retribuzione media giornaliera di riferimento per i primi tre mesi di fruizione del congedo parentale richiesto entro il sesto anno di vita del bambino. La novità riguarda però soltanto i lavoratori e le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Il diritto all’indennità maggiorata è altresì subordinato al possesso dei seguenti requisiti: il bambino non deve ancora aver compiuto i 6 anni di vita (o 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento);
- il congedo di maternità obbligatorio o di paternità alternativo deve terminare successivamente al 31 dicembre 2023.
Il lavoratore interessato, all’interno della sezione “Dati della domanda” della richiesta telematica da trasmettere all’INPS, deve flaggare la casella “Sì” corrispondente alla voce “Dichiaro di voler richiedere l'indennità con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”. A tal fine occorre dichiarare almeno una delle seguenti date:
- data dell’ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data dell’ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data dell’ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore.
N.B. Anche il datore di lavoro può richiedere al lavoratore una dichiarazione di responsabilità in cui il lavoratore dichiari alternativamente:
- che l’altro genitore non ha usufruito di congedo parentale a retribuzione intera e la misura in cui ne ha usufruito;
- che l’altro genitore non ha diritto alla fruizione del congedo parentale.
Lo Studio resta a completa disposizione
