DMZ AGGIORNA N. 230 DEL 28 DICEMBRE 2023

Con la fine dell’anno i contribuenti che hanno superato i limiti devono far attenzione se insorge l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino dal primo  Gennaio 2024.

La tenuta della contabilità di magazzino costituisce una necessità operativa delle aziende commerciali ed industriali, in quanto consente un adeguato controllo dell'andamento della gestione, rappresenta uno strumento di vigilanza amministrativa e fornisce l'inventario contabile delle scorte.

Per tali motivi è opinione corrente che le scritture di magazzino si impongono alle aziende non solo per soddisfare obblighi dettati da norme civili o fiscali, ma per rispondere a naturali esigenze richieste dalla stessa organizzazione dell'impresa.

Norme civili:

Non esistono norme civilistiche che impongano la tenuta obbligatoria delle scritture di magazzino. Il Codice Civile fa riferimento alla «ordinata contabilità», da intendersi come una corretta impostazione secondo una metodologia contabile chiara che non consenta dubbi interpretativi. Peraltro, in tema di scritture contabili dispone che l'imprenditore che esercita attività commerciale deve obbligatoriamente tenere: * il libro giornale e * il libro degli inventari.

Tale articolo dispone inoltre che si tengano «le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa”.

Norme  fiscali:

In tema di adempimenti obbligatori per le scritture contabili di magazzino la normativa civilistica è integrata dalle norme fiscali, nell'ambito delle quali vige l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, relative alla registrazione delle variazioni che intervengono tra le consistenze negli inventari annuali, solo quando vengono superati determinati limiti di ricavi e di rimanenze. Per gli imprenditori sia individuali, sia collettivi, vanno in ogni caso rilevate sul libro degli inventari, che deve indicare, oltre a quanto prescritto dal codice civile o dalle leggi speciali, la consistenza dei beni in magazzino, raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, e il valore attribuito a ciascun gruppo.

Soggetti fiscalmente obbligati a tenere le scritture di magazzino:

I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino sono:

1)  le società di capitali;

2) le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (esclusa la   società semplice) in contabilità ordinaria;

3) le imprese individuali che tengono la contabilità ordinaria.

L'obbligo incorre quando vengono superati i seguenti limiti di ricavi e di rimanenze:

  • € 5,164 milioni di euro di ricavi annui (coincidente con l'anno solare);
  • € 1,1 milioni di euro di rimanenze finali.

L'obbligo di adozione delle scritture in esame decorre dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva si siano superati entrambi i suddetti parametri.
Pertanto se i predetti limiti oggettivi di ricavi annui e rimanenze finali sono superati in un esercizio (es. 1) e non nel successivo (es. 2) l'obbligo di adozione delle scritture di magazzino non scatta; se anche nell'esercizio 2 fossero superati i limiti previsti, l'obbligo scatterebbe dall'esercizio 4.

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