BBM AGGIORNA N. 96 DEL 21 MAGGIO 2026
La prassi ispettiva della Fondazione Enasarco mostra un ampliamento significativo dell’area di rischio per le imprese che affidano a terzi attività di front office, gestione clienti, sportelli informativi, customer care o supporto commerciale, con una crescente tendenza a riqualificare contratti di servizio in rapporti di agenzia “di fatto”.
Sempre più spesso, vengono considerate come forme di promozione stabile degli affari, con applicazione retroattiva degli obblighi contributivi. In molti accertamenti, l’Ente fonda la riqualificazione su una lettura documentale di contratti, fatture e partitari, senza osservazione diretta dell’attività. La presenza di contatti ricorrenti con il pubblico, di una minima componente commerciale o di un presidio territoriale viene talvolta ritenuta sufficiente per configurare un rapporto di agenzia, anche quando la funzione prevalente del servizio è chiaramente informativa, amministrativa o meramente esecutiva.
Questa impostazione rischia di appiattire la distinzione tra appalto di servizi e vera attività agenziale, generando oneri contributivi non coerenti con la reale funzione del rapporto e alimentando un contenzioso crescente. In alcuni casi, l’Ente evidenzia che i contratti di servizio o di supporto operativo contengono clausole che, pur riferite ad attività amministrative, richiamano indirettamente elementi tipici dell’agenzia, come la gestione di richieste commerciali, la raccolta di documentazione contrattuale o la presenza di un presidio fisico sul territorio.
L’Enasarco può sostenere che la ripetitività delle prestazioni e la continuità dei compensi possano integrare un comportamento concludente idoneo a far ritenere instaurato un rapporto di agenzia, anche in assenza di una pattuizione formale. In questo quadro la distinzione tra attività di servizio e attività commerciale assume un ruolo centrale. L’appalto di servizi, infatti, si caratterizza per la prevalenza di attività operative, informative o amministrative, prive di un obbligo di promozione e svolte secondo istruzioni del committente.
La componente commerciale, quando presente, è normalmente residuale, accessoria e non strutturata, e non comporta un presidio del mercato né un obbligo professionale di sviluppo della clientela. Tuttavia, spesso, la prassi ispettiva tende a valorizzare la componente commerciale, ritenendo che qualsiasi interazione con il pubblico possa costituire promozione degli affari. Ciò rischia di confondere attività di sportello, assistenza clienti o gestione documentale con la promozione professionale tipica dell’agente.
A questa prima area di criticità si aggiunge quella, altrettanto rilevante, relativa ai rapporti di procacciamento d’affari. Nei verbali ispettivi, l’Ente evidenzia che molti contratti di procacciamento acquisiti contengono clausole che richiamano elementi tipici dell’agenzia, come la promozione della stipula dei contratti, la previsione di una percentuale sulle vendite procurate, l’individuazione di un territorio operativo e l’inserimento di obblighi di non concorrenza.
Nel BBM Aggiorna di domani si completerà la trattazione del tema iniziato oggi.
Lo Studio resta a completa disposizione.
