BBM AGGIORNA N. 97 DEL 22 MAGGIO 2026

Nell’odierno BBM Aggiorna si completa la trattazione del tema iniziato ieri.

In alcuni casi viene richiamata anche la presenza di premi di risultato trimestrali che rafforzano la natura stabile e programmata dell’attività. L’Ente afferma spesso che non può parlarsi di prestazione occasionale, poiché l’incarico non risulta riferito a singoli affari specifici, ma alla generalità degli affari possibili nell’ambito dell’attività del preponente. La durata pluriennale dei rapporti, accompagnata dall’emissione di numerose fatture e da compensi rilevanti, viene considerata un ulteriore indice della natura agenziale. In più verbali si sottolinea che la collaborazione si è protratta per anni, circostanza che esclude pienamente la possibilità di ricondurre la natura della collaborazione a quella di procacciatore.

In questo contesto, la distinzione tra agente di commercio e procacciatore d’affari diventa essenziale. L’agente è caratterizzato da stabilità dell’incarico, obbligo professionale di promozione continuativa, presidio di una zona o di una clientela, inserimento funzionale nell’organizzazione del preponente e compensi provvigionali strutturati.

Il procacciatore, invece, è una figura atipica, priva di disciplina codicistica, caratterizzata dall’assenza di stabilità, dalla mancanza di un obbligo di promozione continuativa, dalla libertà organizzativa e dalla natura episodica dell’attività. Il suo compenso è normalmente riconosciuto solo a risultato, senza vincoli territoriali o obblighi di presidio del mercato. In alcuni casi, l’Enasarco osserva che molti dei soggetti inizialmente qualificati come procacciatori hanno successivamente ricevuto un mandato di agenzia, ritenendo ciò un ulteriore indizio della natura agenziale del rapporto precedente. Le conseguenze economiche della riqualificazione sono rilevanti: iscrizione d’ufficio alla Fondazione, recupero contributivo fino a cinque anni, applicazione di sanzioni e interessi, obbligo di accantonamento del FIRR.

In conclusione, in molti casi, la ricostruzione dell’ente si basa esclusivamente su documentazione contabile, contratti, fatture e modelli fiscali, senza osservazioni dirette dell’attività né dichiarazioni dei soggetti coinvolti. Ciò apre spazi difensivi significativi, soprattutto quando la qualificazione agenziale deriva da interpretazioni estensive di clausole contrattuali o da presunzioni non suffragate da elementi oggettivi.

In un contesto ispettivo sempre più orientato a interpretazioni estensive, diventa quindi essenziale per le imprese strutturare contratti chiari, coerenti con la reale funzione del servizio e supportati da evidenze operative che dimostrino l’assenza degli elementi tipici dell’agenzia, soprattutto quando l’attività svolta è di natura informativa, amministrativa o meramente esecutiva e non presenta alcun obbligo di promozione stabile degli affari.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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