DMZ AGGIORNA N. 58 DEL 21 MARZO 2024
Le prestazioni occasionali sono uno strumento utilizzato spesso dagli enti di terzo settore per retribuire alcune prestazioni lavorative caratterizzate dall’autonomia, dall’occasionalità e dalla non abitualità del lavoratore.
Il compenso del prestatore è sottoposto a una ritenuta d’acconto del 20% da versare entro il 16 del mese successivo al pagamento della prestazione lavorativa.
Fino a un compenso massimo di € 5.000 non ci sono obblighi previdenziali ulteriori, mentre al superamento di questa soglia sono dovuti i contributi previdenziali nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente.
Per l’attivazione delle prestazioni occasionali, nel 2021 è stato introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva del committente all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Sebbene la nota esplicativa sulla nuova normativa del Ministero del lavoro di dicembre 2021 esplicitasse che la normativa si applica solo a chi è imprenditore, per gli enti del terzo settore rimanevano dei dubbi su come muoversi.
Successivamente l’Ispettorato Nazionale del lavoro, in una nota congiunta con il Ministero del lavoro, ha chiarito che gli enti del terzo settore - non imprenditori - non sono tenuti all’obbligo di presentare detta comunicazione preventiva.
E’ stato altresì precisato che per essere esonerati dalla comunicazione preventiva, gli ETS devono svolgere esclusivamente attività non commerciale, mentre rimangono obbligati gli ETS che svolgono attività di impresa.
Laddove tali enti svolgano, anche in via marginale, un’attività imprenditoriale, sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività di impresa.
In sintesi, quindi gli ETS che non svolgono attività di impresa non sono soggetti alla comunicazione preventiva degli incarichi di collaborazione occasionale e restano invece tenuti alla comunicazione gli ETS titolari di partita IVA per i lavoratori impiegati nell’attività svolta in modo imprenditoriale.
Per gli ETS che NON SVOLGONO ATTIVITA’ COMMERCIALE e che vogliano instaurare questo tipo di collaborazione, è sufficiente quindi che ricevano dal lavoratore, una volta percepito il compenso, una ricevuta con l’indicazione del compenso e della ritenuta del 20%, con apposizione di un marca da bollo da 2,00 euro per gli importi superiori a 77,47 euro.
L’incarico e la modalità di svolgimento del collaboratore stesso possono essere formalizzati attraverso un contratto o una lettera d’incarico, ma potenzialmente l’incarico può essere conferito anche tramite accordi verbali.
Lo Studio resta a completa disposizione.
