DMZ AGGIORNA N. 10 DEL 15 GENNAIO 2024
Un documento dell’Associazione Revisori, di recente pubblicazione, ha fornito le linee guida per l'attività richiesta alle società di revisione, ai fini della verifica del patrimonio minimo che devono avere gli Enti del Terzo Settore per acquisire la “Personalità Giuridica”.
il “Codice del Terzo Settore” o il “CTS” prevede che le associazioni e le fondazioni qualificate come Enti del Terzo Settore possono acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore “RUNTS”.
In particolare, la norma specifica che il Notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo dell'ente, richieda l'iscrizione nel RUNTS dell'associazione o fondazione ETS, dopo aver verificato “la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del Codice con riferimento alla sua natura di Ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo.
Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.
La formulazione degli articoli di legge risulta corrispondente a quella utilizzata in relazione al conferimento di beni in natura (o di crediti) in una società a responsabilità limitata.
Tenuto conto della disciplina dell'indipendenza applicabile al revisore, è necessario che la relazione giurata in questione sia emessa da un revisore o società di revisione che non siano anche incaricati dello svolgimento della revisione del bilancio dell'ente.
Nel caso di enti già costituiti e dotati di personalità giuridica, la Nota ha previsto che la relazione giurata di un revisore o società di revisione “potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale […] (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infrannuale, redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione”.
Ciò premesso, si rileva che nel gennaio 2021 il Consiglio Notarile di Milano ha specificato che “trattandosi di ente già operante, il cui patrimonio comprende poste attive e passive, la verifica patrimoniale presuppone necessariamente la presentazione di una relazione giurata di un revisore legale aggiornata a non più di 120 giorni”.
Pare opportuno sottolineare che è frequente che tali enti, spesso già costituiti ed operanti da lungo tempo, abbiano sottoposto da alcuni esercizi i propri bilanci ad attività di revisione volontaria. In questi casi, il Notaio potrebbe ragionevolmente accettare una situazione patrimoniale aggiornata a non più di 120 giorni in sostituzione della relazione giurata di natura valutativa.
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