DMZ AGGIORNA N. 24 DEL 3 FEBBRAIO 2023

L’INPS, attraverso una recente circolare, ha reso note le indicazioni operative per l’applicazione da parte dei datori di lavoro dell’esonero sulla quota dei contributi a carico dei dipendenti per l’anno 2023 previsto dalla Legge di Bilancio 2023.

La riduzione dei contributi a carico del dipendente è

  • nella percentuale del 3%, a condizione che la retribuzione imponibile del dipendente, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • nella percentuale del 2% a condizione che la retribuzione imponibile del dipendente, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Nessuna riduzione sui contributi è riconosciuta se la retribuzione imponibile del dipendente supera il limite di € 2.692 euro al mese.

L’agevolazione trova applicazione, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, ad esclusione dei lavoratori domestici.

L’esonero  contributivo in argomento non assume la natura di incentivo all'assunzione e non è neppure tale da determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Di conseguenza l'agevolazione non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti  dalla norma (es. violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di lavoratore licenziato o cassato da un rapporto a termine) e non rientra nel concetto di aiuti di stato ai fini della regolamentazione europea.

Inoltre viene confermata la cumulabilità rispetto alla misura, transitoria, di riduzione contributiva per le lavoratrici del settore privato che sono rientrate al lavoro dal congedo di maternità entro il 31 dicembre 2022 (vedi DMZ Aggiorna n. 180 del 2022)

https://studiodmz.it/dmzinforma/dmz-aggiorna/maternita-beneficio-contributivo-sperimentale-successivo-a-ripresa-lavorativa-prima-parte

e DMZ Aggiorna n. 181 DEL 2022

https://studiodmz.it/dmzinforma/dmz-aggiorna/maternita-beneficio-contributivo-sperimentale-successivo-alla-ripresa-lavorativa-seconda-parte).

Lo Studio resta a completa disposizione.

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