BBM AGGIORNA N. 60 DEL 30 MARZO 2026
Con l’entrata a regime del Codice del Terzo Settore, il legislatore ha introdotto una serie di regimi fiscali agevolativi finalizzati a rendere sostenibile l’attività degli enti del Terzo Settore (ETS), anche quando questi svolgono, in via accessoria, attività di natura commerciale.
Tra questi assumono particolare rilievo i regimi forfettari applicabili a ODV e APS, che consentono una significativa semplificazione degli adempimenti e una tassazione agevolata, purché siano rispettati specifici limiti e condizioni.
Attività istituzionale e attività commerciale “correlata”
Le ODV e le APS possono svolgere attività di natura commerciale solo se secondarie e strumentali rispetto all’attività istituzionale, nel rispetto dei criteri del Codice del Terzo Settore.
In particolare, la commercialità è considerata non prevalente quando:
- i ricavi delle attività diverse non superino il 30% delle entrate complessive dell’ente, ovvero, in alternativa, il 66% dei costi complessivi.
- L’avanzo di gestione derivante dalle attività diverse non superi il 6% dei costi effettivi.
Tuttavia, il Codice prevede specifiche deroghe a tale limite quantitativo. In particolare, il superamento della soglia non comporta automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale quando i proventi derivano da:
- attività di somministrazione di pasti e bevande;
- organizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative di raccolta fondi;
- attività strettamente connesse alle finalità solidaristiche dell’ente.
Nonostante la decommercializzazione operi solo ai fini del reddito, è importante ricordare che l’obbligo di apertura della partita IVA sorge nel momento in cui l’ente incassi corrispettivi specifici nel svolgere attività di natura commerciale anche se secondaria e strumentale.
Nei prossimi BBM Aggiorna proseguiremo la trattazione del tema iniziato oggi.
Lo Studio resta a completa disposizione.
