BBM AGGIORNA N. 61 DEL 31 MARZO 2026

Nel BBM Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato ieri.

 

Regimi forfettari del CTS: art. 80 e art. 86 a confronto

Uno degli aspetti più delicati riguarda la corretta distinzione tra i regimi forfettari previsti dagli articoli 80 e 86 del CTS, spesso confusi nella prassi.

Il regime FORFETTARIO di cui all’art. 80 CTS

 

L’art. 80 del CTS disciplina il regime forfettario applicabile alle associazioni in genere, regime che può essere adottato anche da APS e ODV qualora svolgano attività di interesse generale anche se svolge attività diverse di natura commerciale.

Tale regime prevede ai fini del reddito una tassazione con coefficienti forfettari e a scaglioni, applicata ai ricavi conseguiti, ad esempio:

Attività di prestazioni di servizi:

  • ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
  • ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;
  • ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;

Altre attività:

  1. ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;
  2. ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;
  3. ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

Si tratta quindi di un regime agevolato che consente di tassare ai fini Ires i corrispettivi specifici abbattuti dei coefficienti come sopra elencati. Tuttavia tale regime non esonera l’ente dal rispettare gli adempimenti fiscali richiesti dalla disciplina IVA, i quali rimangono obbligati.

 

Il regime simile al “FORFETTARIO EUROPEO”, di cui all’art. 86 CTS

Diverso è il regime previsto dall’art. 86 del CTS, riservato a APS e ODV che svolgono attività commerciale in modo accessorio e marginale rispetto a quella istituzionale.

Questo regime si avvicina maggiormente alla logica dei regimi forfettari “europei”, prevedendo:

  • un limite massimo di volume d’affari, oggi allineato alla soglia degli 85.000 euro;
  • una determinazione forfettaria del reddito imponibile;
  • una forte semplificazione degli adempimenti contabili, con:
  • esonero dalla tenuta dei registri IVA;
  • semplificazioni in materia di dichiarazioni fiscali.

Il regime è applicabile esclusivamente alle attività commerciali accessorie e non incide sulla natura non commerciale dell’attività istituzionale.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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