DMZ AGGIORNA N. 1 DEL 2 GENNAIO 2024

Come noto, la trasmissione della fattura elettronica immediata allo SDI (Sistema di Interscambio) (codice documento TD01), deve avvenire entro 12 giorni dalla emissione della fattura.

Tuttavia, per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT (Documento Di Trasporto) o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

In tal caso, il file della fattura differita è identificato con codice TD24.

Con specifico riferimento alla fattura immediata, in sede di compilazione del file xml, deve essere indicata la data dell'operazione nel campo “Data” della sezione “Dati Generali”, mentre, la data di emissione è valorizzata direttamente dallo SdI (all'atto dell’invio del file) che ne attesta inequivocabilmente e, trasversalmente all’emittente, al ricevente ed all’Amministrazione Finanziaria, la data e l’orario di avvenuta trasmissione.

Dal momento dell’effettuazione dell’operazione, il contribuente ha a disposizione 12 giorni per la trasmissione al Sistema d’interscambio. In tale arco temporale, qualora ricadano giorni festivi, gli stessi devono essere comunque conteggiati. In questo caso, infatti, non risulta applicabile la previsione di legge secondo cui i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

In merito, l’Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che la suddetta disposizione, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

Relativamente all’obbligo di emissione della fattura, la stessa è, invece, destinata alla controparte contrattuale, affinché quest'ultima possa esercitare i diritti fiscalmente riconosciuti quali, la detrazione dell'IVA e la deduzione del costo. Di conseguenza, non è possibile “sospendere” la decorrenza dei 12 giorni in caso di festività.

Anche se il dodicesimo giorno è festivo, quindi, si è tenuti a trasmettere la fattura elettronica entro tale giorno. Qualora si provveda alla trasmissione oltre i 12 giorni consentiti, per regolarizzare la violazione, si dovranno  versare le dovute sanzioni.

In merito al corretto regime sanzionatorio da applicare, è opportuno valutare l’incidenza o meno della violazione sulla corretta liquidazione dell’IVA. Le sottoindicate sanzioni sono ravvedibili.

Nello specifico, la tardiva emissione della fattura è punita:

  • dal 90 al 180 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato con un minimo di 500 euro;
  • da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • tra il 5 ed il 10 per cento dei corrispettivi non documentati nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA o soggette all'inversione contabile.

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